Ordinanza n. 1285/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Ministeriale 10 marzo 2026 recante la esclusione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola (circondario di Napoli Nord) dall'elenco delle sedi mantenute, provvedimento pubblicato in data 30 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 74; - della Deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n° 11/2026 del 5 marzo 2026, pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Afragola a far data dal 5 marzo 2026, di recesso dalla Convenzione per il mantenimento della sede distaccata del Giudice di Pace di Afragola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto Ministeriale 10 marzo 2026, nella parte in cui esclude l'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola dall'elenco delle sedi mantenute, e deliberazione commissariale n. 11/2026 di recesso dalla convenzione per il mantenimento della sede
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto ministeriale che ha escluso l'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola dall'elenco delle sedi mantenute e della deliberazione commissariale con cui il Comune di Afragola ha receduto dalla convenzione per il mantenimento della sede. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti; la domanda cautelare è stata esaminata alla luce delle contestazioni delle amministrazioni resistenti. Il TAR ha considerato, in particolare, la previsione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 156/2012, il mancato rinnovo della convenzione da parte dei Comuni di Caivano e Cardito, la situazione di dissesto del Comune di Afragola e l'impossibilità di sostenere autonomamente le spese di mantenimento dell'ufficio. Sono inoltre emerse condizioni di fatiscenza e insalubrità dei locali, la necessità di lavori di manutenzione straordinaria e l'interdizione dell'accesso disposta dai Vigili del Fuoco. I ricorrenti non hanno allegato né dimostrato un pregiudizio cautelare di adeguata consistenza derivante dal trasferimento dell'ufficio presso la sede circondariale di Napoli Nord in Aversa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo carente il fumus boni juris. In particolare, i provvedimenti impugnati appaiono sorretti dalla disciplina dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 156/2012 e da ragioni concrete indicate nella deliberazione comunale: il mancato rinnovo della convenzione da parte degli altri Comuni interessati e l'incapacità finanziaria del Comune di Afragola, in dissesto, di sostenere da solo i costi dell'ufficio. Il giudice ha attribuito ulteriore rilievo alle condizioni di fatiscenza e insalubrità dei locali, alla necessità di manutenzione straordinaria e all'interdizione dell'accesso da parte dei Vigili del Fuoco. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato che il trasferimento ad Aversa avrebbe determinato un significativo peggioramento delle condizioni di esercizio dell'amministrazione della giustizia rispetto al servizio assicurato ad Afragola. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.lgs. n. 156/2012
La disposizione è richiamata quale fondamento normativo della disciplina relativa al mantenimento delle sedi degli Uffici del Giudice di Pace e concorre a escludere, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni juris.
Costituisce la base processuale per l'esame della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni juris può essere escluso quando il provvedimento di riorganizzazione di un ufficio giudiziario risulti prima facie fondato sulla disciplina legislativa applicabile, sul venir meno delle convenzioni necessarie al mantenimento della sede e sull'insostenibilità finanziaria della gestione da parte dell'ente locale.
- La situazione di dissesto dell'ente locale e l'impossibilità di sostenere autonomamente le spese di mantenimento di una sede distaccata costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della legittimità della decisione di recedere dalla convenzione e di trasferire il servizio presso la sede circondariale.
- Le condizioni di fatiscenza e insalubrità dei locali, la necessità di lavori straordinari e l'interdizione dell'accesso disposta dai Vigili del Fuoco possono fornire ulteriore giustificazione, in sede cautelare, alla decisione di non mantenere operativo un ufficio nella sede originaria.
- Il periculum in mora non è integrato dalla mera maggiore distanza della sede trasferita: occorre allegare e dimostrare un pregiudizio concreto e significativo per l'esercizio del servizio pubblico rispetto alle condizioni precedenti.
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