Sentenza n. 403/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno - D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024”, relativo alla classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio errato nella valutazione dei titoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, classe A041, nella parte relativa alla mancata attribuzione di 3,75 punti per un diploma di istituto tecnico superiore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche. Ha dedotto l’erronea valutazione dei titoli, lamentando la mancata attribuzione di 3,75 punti per un diploma di istituto tecnico superiore ritenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti per la classe di concorso. L’amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e ha contestato le censure nel merito. Nel corso del giudizio, il TAR aveva rimesso il ricorrente in termini per la corretta notificazione del ricorso all’amministrazione ministeriale e, considerata la natura PNRR della procedura selettiva, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale adempimento non è stato eseguito tempestivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo ostativo all’esame del merito il mancato tempestivo adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il giudice ha quindi definito la controversia in rito, senza esaminare la correttezza dell’attribuzione del punteggio e la fondatezza delle censure sulla valutazione del titolo. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Il mancato tempestivo adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio costituisce ragione per dichiarare improcedibile il ricorso, impedendo l’esame del merito.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti processuali per una decisione immediata.
Massime di principio
- Il mancato tempestivo adempimento dell’ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio, quando richiesto per la regolare prosecuzione del giudizio, impedisce l’esame del merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nelle procedure selettive connesse al PNRR, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quando ordinata dal giudice, costituisce un adempimento processuale necessario e il suo tardivo mancato espletamento è ostativo alla decisione sul merito.
- La pronuncia di improcedibilità per ragioni processuali consente la definizione della controversia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., senza esame delle censure sostanziali dedotte contro la graduatoria.
Come è indicizzato
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