Cassazione Civile, Sentenza n. 28439/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'oscuramento di pagine/web post contenenti dati personali sensibili e affermazioni potenzialmente diffamatorie. La resistente ha contestato la richiesta sostenendo che i contenuti hanno rilevanza di interesse pubblico o sono frutto di libera manifestazione del pensiero, e che non sussistono gli estremi per la rimozione automatica. La fase di valutazione ha riguardato l'accertamento della natura dei dati, la loro pertinenza e diffusione, e il bilanciamento tra diritto alla privacy e libertà di espressione.
La decisione
Il giudice/autorità ha disposto un oscuramento parziale: è stato ordinato l'oscuramento/raffredamento dei dati personali sensibili e delle informazioni non necessarie alla comprensione dell'evento, mentre è stata rigettata la richiesta di rimozione totale dei contenuti di chiara rilevanza pubblica. Sono state imposte misure temporanee e l'obbligo per la piattaforma di fornire una motivazione dettagliata in caso di opposizione; inoltre è stato ribadito l'onere della prova a carico del ricorrente per dimostrare la lesività e la mancata pertinenza dei dati.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
art. 17 (diritto alla cancellazione), art. 6 (liceità del trattamento)
Il diritto alla cancellazione può giustificare l'oscuramento quando il trattamento non è più necessario o è illegittimo; tuttavia va bilanciato con il diritto di informazione e gli interessi pubblici prevalenti
D.Lgs. 70/2003 (servizi della società dell'informazione)
La normativa sugli intermediari impone procedure di gestione delle segnalazioni e stabilisce limiti di responsabilità: la piattaforma deve attivare verifiche rapide e proporzionate prima di rimuovere contenuti
Costituzione italiana
La libertà di manifestazione del pensiero è un principio rilevante che limita l'intervento sull'informazione, soprattutto se rilevante per l'interesse pubblico
Il diritto al risarcimento per fatto illecito può trovare applicazione quando la pubblicazione determina un danno ingiusto alla persona; comunque serve dimostrazione dell'elemento soggettivo e dell'evento dannoso
Massime di principio
- L'oscuramento va valutato caso per caso: non è automatico sulla sola base della richiesta dell'interessato
- Il bilanciamento tra diritto alla privacy e libertà di espressione è centrale: dati sensibili o non pertinenti vengono protetti più facilmente
- Le piattaforme devono seguire procedure di valutazione rapide, documentate e proporzionate prima di rimuovere contenuti
- Il giudice tende a ordinare oscuramenti mirati (estrazione o redazione di dati personali) piuttosto che la cancellazione totale se esiste rilevanza pubblica
- Misure provvisorie sono possibili in presenza di pregiudizio grave e imminente, con successivo accertamento approfondito
- L'onere probatorio del ricorrente rimane importante: bisogna dimostrare la lesività e la mancanza di interesse pubblico alla divulgazione
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