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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25703/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

La controversia

La controversia origina da due giudizi pendenti davanti alla Corte d’appello di Bologna tra una zia e il nipote, figlio di un fratello premorto della donna e succeduto per rappresentazione al nonno. Nel giudizio r.g. 1448/2025 il nipote ha appellato la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2124/2025, resa in contumacia, che lo aveva condannato a restituire alla zia € 52.000, asseritamente ricevuti a titolo di prestito il 15 dicembre 2014; l’appello deduceva la nullità della notificazione della citazione di primo grado e l’infondatezza della domanda. Nell’altro giudizio, r.g. 1387/2024, la zia ha appellato la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1845/2024, resa nella divisione dell’eredità del padre, che l’aveva condannata a versare al nipote € 124.540,12 quale quota ereditaria. I due giudizi riguardano il medesimo assegno bancario di € 52.500, emesso dalla zia il 15 dicembre 2014 su un conto cointestato al padre e ai figli: nella causa successoria la zia ne aveva sostenuto la natura di donazione del de cuius al nipote, chiedendone la collazione, mentre nella causa di restituzione ne sosteneva la natura di proprio prestito al nipote. Il Presidente istruttore della prima sezione civile della Corte d’appello di Bologna aveva sospeso il giudizio di restituzione r.g. 1448/2025, ritenendo che la sua decisione dipendesse, per compatibilità logica e giuridica, dall’esito del giudizio successorio r.g. 1387/2024. La zia ha proposto regolamento necessario di competenza con due motivi: violazione dell’art. 345 c.p.c., per l’inutilizzabilità dei documenti del giudizio successorio prodotti in appello dal nipote, contumace in primo grado; e violazione dell’art. 295 c.p.c., per insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria. Il nipote ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del regolamento, sostenendo che la sospensione fosse facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato ammissibile il regolamento: il provvedimento impugnato, affermando che la decisione del giudizio dipendeva dall’altra causa e che non era possibile rimettere la causa in decisione, aveva disposto una sospensione necessaria riconducibile all’art. 295 c.p.c. e impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c. La formulazione impropria delle conclusioni del ricorso non ne impediva l’ammissibilità, poiché dal suo complesso risultava chiaramente che si chiedeva l’annullamento della sospensione. Il secondo motivo è stato accolto: il giudizio ritenuto pregiudicante era già stato definito in primo grado con sentenza e pendeva in appello; mancava quindi il presupposto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., che riguarda la pregiudizialità tecnica tra cause entrambe ancora pendenti e non ancora decise. Dopo la definizione della causa pregiudicante con sentenza non definitiva, un’eventuale sospensione può essere disposta soltanto in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., secondo il prudente apprezzamento del giudice; nel caso concreto, invece, la sospensione era stata disposta come necessaria. Il primo motivo, relativo all’art. 345 c.p.c. e all’ammissibilità dei documenti prodotti in appello, è stato assorbito; la questione riguarda l’istruzione del merito e non il controllo sui presupposti della sospensione. La Corte ha accolto il regolamento, annullato il provvedimento di sospensione e disposto la riassunzione del giudizio r.g. 1448/2025, entro i termini di legge, davanti alla Corte d’appello di Bologna, rimettendo a quest’ultima anche la liquidazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    L’art. 42 c.p.c. estende il rimedio del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti che dispongono la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per consentire il controllo immediato sull’esistenza dei suoi presupposti in diritto.

    Il regolamento necessario di competenza è esperibile contro il provvedimento che dispone la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., così da consentire un controllo immediato sui relativi presupposti.

  • art. 47 c.p.c.

    Il provvedimento è dunque riconducibile alla previsione dell’art. 295 c.p.c. ed è impugnabile con il regolamento, proposto entro il termine dell’art. 47 c.p.c.

    Il regolamento contro il provvedimento di sospensione necessario è soggetto al termine previsto dall’art. 47 c.p.c.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria dell’art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica fra due cause entrambe pendenti, di cui la pregiudicante non sia stata ancora decisa.

    La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnica tra due cause entrambe pendenti e che la causa pregiudicante non sia stata ancora decisa. Se quest’ultima è definita con sentenza non passata in giudicato, l’art. 295 c.p.c. non consente di sospendere necessariamente il giudizio dipendente.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, l’art. 295 c.p.c. non trova applicazione: la sospensione del giudizio dipendente non può essere disposta come necessaria, ma soltanto, in via facoltativa e secondo il prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell’art. 337 co. 2 c.p.c.

    Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato, l’eventuale sospensione del giudizio dipendente può essere soltanto facoltativa e rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 345 c.p.c.

    Quanto ai motivi, il secondo – che sarà esaminato per primo – concerne i presupposti della sospensione.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura fondata sull’art. 345 c.p.c.; l’ha assorbita perché, riguardando l’ammissibilità dei documenti prodotti nel giudizio di appello, attiene all’istruzione del merito e non al sindacato sui presupposti della sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica tra due cause entrambe pendenti e la mancata decisione della causa pregiudicante.
  • Se la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudizio dipendente non può essere sospeso necessariamente ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; una sospensione è eventualmente possibile in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., secondo il prudente apprezzamento del giudice.
  • Il provvedimento che dispone la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. è impugnabile con regolamento necessario di competenza, per consentire il controllo immediato sui presupposti della sospensione.
  • L’oggetto dell’impugnazione si individua considerando il ricorso nel suo complesso; la formulazione impropria delle conclusioni non determina di per sé l’inammissibilità quando dall’atto risulta univocamente che si impugna il provvedimento di sospensione e se ne chiede l’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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