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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34727/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale per la pena di 1 anno e 10 mesi (condanna per bancarotta fraudolenta, fatto del 2006) e, contestualmente, l'autorizzazione a lavorare e pernottare in Svizzera ovvero l'imposizione di prescrizioni compatibili con tale attività. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto l'affidamento ma ha imposto prescrizioni (divieto di allontanarsi dalla Regione Veneto, divieto di viaggi notturni e divieto di viaggi all'estero) senza motivare l'esclusione della richiesta di permanenza/pernottamento e senza valutare la documentazione attestante l'attività lavorativa svolta all'estero, rendendo le prescrizioni incompatibili con l'attività lavorativa dichiarata

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Milano perché colmi le lacune motivazionali relative alle prescrizioni imposte, valutando specificamente la richiesta di autorizzazione a lavorare/pernottare in Svizzera e la compatibilità delle prescrizioni con l'attività lavorativa documentata. La Corte ha richiamato principi di diritto secondo cui le prescrizioni fanno parte del giudizio prognostico sull'opportunità della misura alternativa e richiedono motivazione concreta, evitando limitazioni generiche e indiscriminate dell'attività lavorativa

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Le prescrizioni imposte con l'affidamento in prova rientrano nel giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza; non costituiscono divieti assoluti e devono essere motivate e correlate alla finalità rieducativa, evitando limitazioni generiche all'attività lavorativa.

  • art. 27, comma terzo, Cost.

    Richiamata la finalità rieducativa della pena come parametro interpretativo: le prescrizioni della misura alternativa devono favorire la rieducazione e non ostacolare ingiustificatamente l'attività lavorativa che concorre al reinserimento.

  • Sez.1, n. 2026 del 07/04/1998 (Girardo)

    Conferma l'ammissibilità del ricorso limitato alla contestazione delle prescrizioni imposte con l'affidamento in prova, in quanto le prescrizioni sono parte integrante del giudizio sull'opportunità della misura.

  • Sez.1, n. 16238 del 30/01/2008 (Sechi)

    Conferma l'orientamento per cui le prescrizioni devono essere motivate e valutate nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidamento.

  • Sez.1, n. 1257 del 20/12/2018 (Zini, dep. 2019)

    Le prescrizioni che impongono limitazioni generiche e indiscriminate all'attività lavorativa dell'affidato sono illegittime se non correlate al giudizio prognostico e alla finalità rieducativa della misura alternativa.

Massime di principio

  • La richiesta di autorizzazioni o prescrizioni compatibili con attività lavorative all'estero deve essere esaminata e motivata specificamente dal giudice: non è sufficiente imporre divieti generici che rendono impossibile l'attività dichiarata
  • Le prescrizioni imposte con l'affidamento in prova fanno parte del giudizio prognostico sull'opportunità della misura alternativa e dunque devono essere motivate come elementi funzionali alla finalità rieducativa
  • È ammissibile proporre ricorso in Cassazione limitato alla legittimità delle prescrizioni; il vizio motivazionale su tale punto può determinare l'annullamento dell'ordinanza
  • Il divieto assoluto di lavorare o di spostarsi all'estero non è in sé previsto: occorre verificare la compatibilità tra prescrizioni e necessità lavorative, specialmente se documentate
  • In presenza di prescrizioni potenzialmente incompatibili con l'attività lavorativa, il giudice di merito deve o autorizzare la specifica attività (anche all'estero) o motivare perché la stessa sia preclusa in relazione alla finalità di prevenzione della recidiva e rieducazione
  • In caso di motivazione carente il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito integri la motivazione e riformuli eventualmente prescrizioni coerenti con il programma trattamentale e l'attività lavorativa

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