Cassazione Penale, Ordinanza n. 13957/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in precedenza alla condannata, poiché non risultava adempiuto l'obbligo cui il beneficio era subordinato: il pagamento, entro sei mesi, della somma di euro 10.000 liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizi motivazionali, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di incompatibilità tra il profitto conseguito in precedenza e l'attuale indigenza, nonché manifesta illogicità e travisamento del dato probatorio, soprattutto sul piano temporale ed economico. La difesa chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice dell'esecuzione, insistendo sull'asserita impossibilità di adempiere e sulla risalenza temporale del profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso non cogliessero reali vizi di legittimità, poiché miravano a una rivalutazione del merito di elementi già esaminati in modo coerente e dettagliato dal giudice a quo. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già risposto alle deduzioni difensive sia sull'asserita impossibilità di adempiere sia sulla collocazione temporale del profitto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge, ma la Corte ritiene che nel caso concreto la doglianza non integri un reale vizio di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro per i vizi di motivazione; la Corte esclude contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del dato probatorio, qualificando le censure come richiesta di rivalutazione del merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito di elementi di fatto già esaminati e motivatamente apprezzati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Le censure di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova sono inammissibili quando, in realtà, sollecitano una diversa lettura delle risultanze probatorie senza evidenziare un effettivo vizio della motivazione.
- La revoca della sospensione condizionale per inadempimento di un obbligo imposto come condizione del beneficio è legittimamente confermata ove il giudice abbia già congruamente affrontato le deduzioni difensive sull'impossibilità di adempiere e sulla rilevanza del dato temporale ed economico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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