Cassazione Penale, Sentenza n. 17226/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del GIP, del provvedimento del Questore (DASPO con obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 6 L. 13/12/1989 n.401). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza della pericolosità contestata e mancata attualità del pericolo (fatti risalenti a circa sei mesi prima; episodio breve e pacato dopo la partita); 2) violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione; 3) irragionevolezza e sproporzione delle prescrizioni (durata massima di otto anni, mancata specificazione delle competizioni interessate, pregiudizio per la sua attività di piccolo imprenditore agricolo); 4) vizio di motivazione, con omissione circa le ragioni di necessità e urgenza, la concretezza del pericolo e la congruità della durata della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (e/o manifestamente infondato nelle censure sostanziali). Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pericolosità e alla durata/entità delle prescrizioni, nonché la mancata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza (dato che il provvedimento non risulta eseguito prima della convalida). Il motivo costituzionale è stato ritenuto inammissibile per genericità e perché le questioni costituzionali non sono rimediate in cassazione. La Corte ha confermato che il GIP ha valutato congruamente la pericolosità del ricorrente (precedenti DASPO, invasione di campo, intimidazione dei giocatori) e la necessità di misure nella misura massima e con doppia presentazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore riguarda l'obbligo di presentazione all'autorità di P.S.; il divieto di accesso agli impianti è materia di controllo di legittimità amministrativo. Il giudice della convalida deve verificare pericolosità, necessità e urgenza e la congruità della durata della misura
Decreto-Legge n.119 del 2014, convertito in L. n.146 del 2014 (modifiche all'art. 6 L.401/1989)
Le modifiche consentono, in presenza di recidiva, l'applicazione di prescrizioni più rigide; è prevista possibilità di attenuazione in base alla condotta positiva del destinatario
Costituzione, art. 13
La libertà personale è tutelata e le misure che la incidono sono soggette a controllo giurisdizionale (compito del giudice della convalida quando è in gioco l'obbligo di presentazione)
Costituzione, art. 16
La limitazione della libertà di circolazione (es. divieto di accesso agli impianti) è riservata al controllo di legittimità del giudice amministrativo
Codice di procedura penale, art. 606
Limiti delle ipotesi di ricorso per cassazione: l'inosservanza di norme costituzionali, se dedotta genericamente, non è un motivo valido in cassazione ma va prospettata come questione di legittimità costituzionale
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile quando non sussiste assenza di colpa; applicata nel caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La convalida giudiziale del DASPO per l'obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 6 L.401/1989 è limitata al controllo sulla libertà personale (obbligo di presentazione); il divieto di accesso agli impianti è rimesso al giudice amministrativo
- Il giudice della convalida deve valutare compiutamente pericolosità concreta e attuale del soggetto, le ragioni di necessità e urgenza e la congruità della durata della misura; tali valutazioni, se adeguatamente motivate, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità
- La recidiva e la precedente inefficacia di analoghi provvedimenti (precedenti DASPO) giustificano misure più severe e possono legittimare la durata massima e la duplicazione dell'obbligo di presentazione (anche per gare esterne), se motivatamente indicate
- Non è necessario che le competizioni soggette all'obbligo di presentazione siano nominate singolarmente nel provvedimento, purché siano determinabili con certezza dal destinatario in base a elementi forniti; restano esclusi incontri non programmati e imprevedibili
- Le censure costituzionali generiche non sono ammissibili in cassazione; le questioni relative alla Costituzione devono essere proposte nei modi previsti (es. questione di legittimità costituzionale) o con specificità probatoria
- La motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza è richiesta in modo puntuale solo se la misura ha avuto esecuzione immediata prima della convalida; in assenza di esecuzione anticipata la valutazione del GIP può essere implicita ma sufficiente se fondata sui precedenti e sulla gravità della condotta
- Per impugnare efficacemente misure di prevenzione è utile documentare concretamente gli effetti pregiudizievoli (es. sull'attività lavorativa) e fornire elementi specifici a confutazione della pericolosità e della sussistenza dell'attualità del pericolo
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza prima di proporre cassazione
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