Cassazione Penale, Ordinanza n. 32068/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la prescrizione limitatamente a uno degli episodi di porto di arma, riducendo la pena solo in relazione all'aumento per continuazione e lasciando invariata la pena base riferita ai fatti residui. Con il primo motivo ha censurato il ricalcolo della pena, assumendo che la Corte territoriale avesse operato una rideterminazione non corretta. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione indiziaria e la valutazione del compendio probatorio, deducendo vizi nella motivazione e nell'apprezzamento della prova; la Corte di cassazione rileva che tale censura era in parte formulata in modo inammissibile, perché veicolava sotto l'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. doglianze che riguardavano invece la motivazione e la valutazione della prova, e in parte mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la Corte d'appello aveva correttamente ridotto solo l'aumento di pena per continuazione in conseguenza della prescrizione di uno degli episodi, senza toccare la pena base relativa alla parte di accusa rimasta efficace. Ha reputato il secondo motivo in parte concettualmente errato e in parte non consentito, poiché diretto a sollecitare una lettura alternativa delle prove e una rivalutazione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulla valutazione della prova non può essere invocata, nei limiti del ricorso per cassazione, per denunciare omessa o erronea valutazione degli elementi probatori come se si trattasse di un vizio processuale assoluto; la relativa censura attiene piuttosto al vizio motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale non può essere utilizzato per eludere i limiti specifici del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I limiti alla deducibilità dei vizi di motivazione in cassazione sono quelli propri della specifica causa di ricorso prevista dalla norma, che non possono essere superati trasformando in violazione di legge doglianze inerenti al merito della valutazione probatoria.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure sulla motivazione o sulla valutazione del materiale probatorio in deduzioni di violazione di legge processuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto la veste del vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea alla funzione del giudice di legittimità.
- Quando una sentenza d'appello dichiara la prescrizione solo per uno degli episodi contestati in continuazione, la riduzione della pena deve incidere soltanto sull'aumento riferito all'episodio estinto, restando ferma la pena base per i fatti non prescritti.
- L'accertamento di legittimità sulla motivazione si limita a verificare la coerenza logico-razionale del ragionamento decisorio, non a sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella dei giudici di merito.
Come è indicizzato
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