Ordinanza n. 951/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale; -del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l’interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 3° al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, comunicato all’odierna parte ricorrente attraverso l’area riservata del portale accesso programmato 2024/2025; -della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 3 al D.M. n. 472/2024, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025; -del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025”; -del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018; -dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”; -del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso; -dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); -dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025; -del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”; -del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”; -dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa; -dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025; -del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati; -dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.; -del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati; -del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024; -del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati; -del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati; -dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025; -del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe; -dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; -ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025” di medici chirurghi e medici odontoiatri; -della prova di ammissione consistente nel questionario erogato al candidato durante la sessione d’esame; -degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025; -degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025; - degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; -degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso; -dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; -ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria unica nazionale e provvedimenti di esclusione dal concorso di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria unica nazionale, gli scorrimenti e il provvedimento di esclusione determinato dalla mancata conferma dell'interesse nei termini previsti, nonché numerosi atti ministeriali, bandi, avvisi, prove d'esame, verbali e atti presupposti relativi alla procedura di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025. Le censure riguardano, tra l'altro, il meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria, il contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018, le modalità di predisposizione e pubblicazione dei quesiti, l'assenza di misure idonee a garantire la par condicio durante le prove, la determinazione dei posti disponibili e la disciplina relativa ai candidati cosiddetti quartini. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella dei ricorrenti siano controinteressati in senso sostanziale, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere sulle loro posizioni. Poiché il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, lo ha ritenuto ammissibile. Ai fini della procedibilità ha però disposto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati anteriormente in graduatoria, non ritenendo allo stato applicabile l'art. 49, comma 2, c.p.a. Considerato l'elevato numero dei destinatari e la conseguente oggettiva difficoltà, anche economica, delle notificazioni ordinarie, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'avviso deve contenere gli elementi indicati in motivazione, inclusi il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli estremi dell'ordinanza. Il Ministero deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione della pubblicazione e predisporre un'apposita sezione denominata "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; il mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito né sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari individuati dal giudice, quando la notificazione iniziale non assicura la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
Il TAR ne esclude allo stato l'applicazione, disponendo invece l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione antecedente nella graduatoria.
Richiamato in relazione alla notificazione per pubblici proclami e alla necessità di garantire l'effettività del contraddittorio mediante l'indicazione dei destinatari.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria può incidere sulle posizioni dei soggetti collocati anteriormente, tali soggetti rivestono la qualità di controinteressati in senso sostanziale e il giudice deve assicurare la loro partecipazione al processo.
- La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato può rendere il ricorso ammissibile, ma non esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati necessari ai fini della procedibilità.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero elevato dei destinatari rende oggettivamente e gravemente difficoltosa la notificazione ordinaria, anche per l'onerosità economica dell'adempimento.
- La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera forma di pubblicità: l'avviso deve indicare specificamente i destinatari, mediante l'elenco nominativo dei controinteressati, oltre al testo del ricorso e agli estremi del provvedimento autorizzativo.
- Il mancato compimento, nel termine perentorio fissato dal giudice, degli adempimenti disposti per l'integrazione del contraddittorio determina l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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