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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13322/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello è stato ritenuto fondato su un unico motivo con cui si contestavano la motivazione sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava in modo specifico quali fossero gli elementi di fatto o di diritto posti a base dell'impugnazione; in tal modo non consentiva al giudice di legittimità di individuare compiutamente i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto. La sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente corretta e il ricorso dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo di ricorso, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non chiariva gli elementi posti a sostegno della doglianza contro una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi su cui si fonda; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, coerente e autosufficiente nei suoi elementi essenziali: non basta una contestazione meramente assertiva o generica.
  • La genericità del motivo, quando non consente di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Una motivazione di appello logicamente corretta non può essere efficacemente censurata con doglianze indeterminate che non individuino i passaggi argomentativi ritenuti erronei.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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