Cassazione Penale, Ordinanza n. 13322/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello è stato ritenuto fondato su un unico motivo con cui si contestavano la motivazione sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava in modo specifico quali fossero gli elementi di fatto o di diritto posti a base dell'impugnazione; in tal modo non consentiva al giudice di legittimità di individuare compiutamente i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto. La sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente corretta e il ricorso dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo di ricorso, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non chiariva gli elementi posti a sostegno della doglianza contro una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi su cui si fonda; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, coerente e autosufficiente nei suoi elementi essenziali: non basta una contestazione meramente assertiva o generica.
- La genericità del motivo, quando non consente di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Una motivazione di appello logicamente corretta non può essere efficacemente censurata con doglianze indeterminate che non individuino i passaggi argomentativi ritenuti erronei.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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