Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., ritenendo valida, personale e rituale la dichiarazione di rinuncia. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 500 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Terrasi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 12/05/2022 che aveva confermato la sua condanna per rapina aggravata. Tuttavia, in data 05/09/2021, tramite la Casa Circondariale di Bissogne, lo stesso ricorrente ha rassegnato rinuncia personale al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Riferimento procedurale alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale; citato in relazione alle conclusioni rese in udienza, senza incidenza sul dispositivo di inammissibilità per rinuncia.
Codice di procedura penale, art. 589
Predisposizione delle cause di inammissibilità dell'impugnazione, richiamata quale base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito di rinuncia.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
Stabilisce che la rinuncia costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo la rinuncia valida e irrevocabile.
Codice di procedura penale, art. 616
Autorizza la condanna alle spese del procedimento e prevede, ove non ricorrano ragioni di esonero, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a tale versamento nella misura indicata.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671)
Richiamata per affermare il principio che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che deve avere forma e requisiti di validità per produrre l'effetto di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia personale e formalmente comunicata al ricorso per cassazione rende il ricorso inammissibile: è una dichiarazione irrevocabile che impedisce la prosecuzione dell'impugnazione.
- Per essere valida la rinuncia deve essere personale, indicare specificamente il procedimento cui si riferisce e pervenire ritualemente all'organo giudicante; la trasmissione tramite la struttura carceraria, se conforme, può essere considerata valida.
- La rinuncia comporta, oltre all'inammissibilità, l'imputazione delle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende salvo esoneri; è opportuno valutare preventivamente conseguenze economiche prima di rinunciare.
- In caso di dubbi sulla volontarietà, sulla capacità dell'imputato o su vizi formali della dichiarazione (ad es. mancata personalità della dichiarazione o coartazione), tali profili devono essere tempestivamente dedotti, perché la rinuncia è comunque considerata irrevocabile se valida.
- Se non si intende rinunciare, è fondamentale non sottoscrivere dichiarazioni di rinuncia e, se necessario, chiedere al difensore di verbalizzare dissenso o segnalare vizi, poiché la mancata opposizione può essere interpretata come rinuncia valida.
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