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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., ritenendo valida, personale e rituale la dichiarazione di rinuncia. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 500 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Terrasi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 12/05/2022 che aveva confermato la sua condanna per rapina aggravata. Tuttavia, in data 05/09/2021, tramite la Casa Circondariale di Bissogne, lo stesso ricorrente ha rassegnato rinuncia personale al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8

    Riferimento procedurale alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale; citato in relazione alle conclusioni rese in udienza, senza incidenza sul dispositivo di inammissibilità per rinuncia.

  • Codice di procedura penale, art. 589

    Predisposizione delle cause di inammissibilità dell'impugnazione, richiamata quale base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito di rinuncia.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)

    Stabilisce che la rinuncia costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo la rinuncia valida e irrevocabile.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Autorizza la condanna alle spese del procedimento e prevede, ove non ricorrano ragioni di esonero, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a tale versamento nella misura indicata.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671)

    Richiamata per affermare il principio che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che deve avere forma e requisiti di validità per produrre l'effetto di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia personale e formalmente comunicata al ricorso per cassazione rende il ricorso inammissibile: è una dichiarazione irrevocabile che impedisce la prosecuzione dell'impugnazione.
  • Per essere valida la rinuncia deve essere personale, indicare specificamente il procedimento cui si riferisce e pervenire ritualemente all'organo giudicante; la trasmissione tramite la struttura carceraria, se conforme, può essere considerata valida.
  • La rinuncia comporta, oltre all'inammissibilità, l'imputazione delle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende salvo esoneri; è opportuno valutare preventivamente conseguenze economiche prima di rinunciare.
  • In caso di dubbi sulla volontarietà, sulla capacità dell'imputato o su vizi formali della dichiarazione (ad es. mancata personalità della dichiarazione o coartazione), tali profili devono essere tempestivamente dedotti, perché la rinuncia è comunque considerata irrevocabile se valida.
  • Se non si intende rinunciare, è fondamentale non sottoscrivere dichiarazioni di rinuncia e, se necessario, chiedere al difensore di verbalizzare dissenso o segnalare vizi, poiché la mancata opposizione può essere interpretata come rinuncia valida.

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