Cassazione Penale, Ordinanza n. 01514/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'immediata inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione una sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Milano. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettando un motivo astrattamente consentito, in concreto censurava il merito della decisione. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la doglianza sulla qualificazione giuridica non era proponibile perché non emergeva un errore manifesto o una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, ma solo una contestazione di merito.
Norme richiamate
l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione ha un oggetto fortemente vincolato e non consente censure di merito mascherate da motivi apparentemente ammissibili.
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
immediata inammissibilità del ricorso
Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali di ammissibilità, la Corte può dichiararne l'inammissibilità immediata.
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., delimitando i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo se la qualificazione adottata sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione o frutto di un errore manifesto; non basta una diversa lettura del merito.
- Un motivo che formalmente richiami una delle censure consentite ma sostanzialmente contesti il merito non supera il vaglio di ammissibilità nel giudizio di legittimità sul patteggiamento.
Come è indicizzato
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