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Sentenza

Sentenza del 03/03/2020 n. 1229 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Società di fatto - Ente impositore - Atto impositivo - Competenza territoriale amministrativa - Rileva - Socio di fatto - Atto impositivo - Personale assoggettamento pretesa - Rileva - Domicilio fiscale personale - Rileva - Ente impositore - Competenza territoriale amministrativa - Mancato rispetto disgiunzione - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la sentenza ha ritenuto illegittima l'azione impositiva notificata al socio di fatto per violazione del principio di disgiunzione della competenza territoriale: l'ente, essendo territorialmente competente solo per la società di fatto, non poteva validamente notificare l'atto al socio presso diverso domicilio fiscale senza le necessarie regole di competenza; ne è conseguita l'illegittimità dell'atto impugnato

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'atto impositivo è stato notificato al socio di fatto recando il suo personale assoggettamento alla pretesa impositiva conseguente a un analogo atto notificato alla società di fatto; la notifica al socio è avvenuta pur in presenza di differente domicilio fiscale personale e senza rispettare il principio di disgiunzione della competenza territoriale amministrativa

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 31, comma 2

    la norma è richiamata in relazione alla disciplina della competenza territoriale e delle notifiche fiscali: la corretta individuazione del luogo di notifica e della competenza territoriale è requisito di validità dell'atto impositivo

  • Cass., n. 16725/2007

    giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la competenza territoriale deve essere disgiunta e rispettata per le notifiche rivolte a soggetti diversi (società e soci), pena l'illegittimità dell'atto

  • SS.UU. n. 14815/2008

    decisione delle Sezioni Unite richiamata a conferma dell'orientamento sulla disgiunzione della competenza territoriale e sulla necessità di rispettare il domicilio fiscale personale per atti rivolti ai soci

Massime di principio

  • La notifica di atti impositivi deve rispettare la competenza territoriale per ciascun soggetto: se soggetto A (società) e soggetto B (socio) hanno domicili fiscali differenti, l'ente competente per la società non può validamente notificare l'atto al socio presso il domicilio di quest'ultimo senza aver titolo a operare su quel territorio
  • Quando viene contestata la personale responsabilità fiscale di un socio, occorre verificare che l'ente notificante sia territorialmente competente anche rispetto al domicilio fiscale del socio; in mancanza la notifica è annullabile
  • Il principio di disgiunzione impone che l'accertamento rivolto a soggetti distinti segua percorsi di competenza separati; la coesistenza di atti paralleli (alla società e ai soci) non legittima di per sé una notifica extra-competente
  • In caso di notifica irregolare per incompetenza territoriale il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto impugnato; è utile eccepire tempestivamente la incompetenza e la violazione del domicilio fiscale
  • Le amministrazioni devono verificare il domicilio fiscale personale prima di notificare atti ai soci: l'errore nella determinazione della competenza territoriale può comportare la nullità o l'illegittimità dell'atto

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