Cassazione Penale, Sentenza n. 7019/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Il Procuratore contestava: (i) errata applicazione delle norme processuali in relazione alla mancata conoscenza dell'accusa; (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione; (iii) che il Tribunale, all'udienza del 24/02/2022, pur avendo riscontrato la regolarità delle notifiche e l'assenza dell'imputato, aveva erroneamente disposto nuove ricerche invece di ordinare la sospensione del processo ai sensi della previgente formulazione dell'art. 420-quater c.p.p.; (iv) in subordine, che sarebbe dovuta applicarsi la disciplina transitoria dell'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la prosecuzione del processo.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, dopo la mancata convalida dell'arresto, gli atti erano stati restituiti al PM e l'atto di esercizio dell'azione penale era il decreto di citazione a comparire del 30/01/2020; dunque la verifica della conoscenza dell'accusa doveva riferirsi a tale decreto. La Corte ha inoltre chiarito che alla prima udienza utile (24/02/2022) il Tribunale ha correttamente disposto il rinvio e nuove ricerche, conformemente alla previgente disciplina che prevedeva in primo luogo il rinvio e la personale notifica da parte della polizia giudiziaria e solo in caso di impossibilità la sospensione successiva. Infine, la Corte ha ritenuto applicabile, alla successiva udienza di verifica celebrata il 19/05/2023, la nuova formulazione dell'art. 420-quater introdotta dal d.lgs. 150/2022, escludendo l'applicazione della norma transitoria (art. 89) perché il procedimento non rientrava nelle ipotesi da essa previste. Conseguentemente il provvedimento del Tribunale impugnato è corretto e il ricorso è infondato.
Norme richiamate
Dopo la mancata convalida dell'arresto gli atti devono essere restituiti al Pubblico Ministero e il giudizio direttissimo è possibile solo con il consenso delle parti; pertanto l'atto di esercizio dell'azione penale è il successivo decreto di citazione a comparire
Riferimento alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis come parte delle formalità di conoscenza dell'imputato rispetto alla citazione a giudizio
art. 420-quater cod. proc. pen.
La disciplina della gestione dell'udienza in caso di mancata conoscenza della pendenza del processo: la vecchia formulazione prevedeva un rinvio e personale notifica da parte della polizia giudiziaria e, solo in caso di impossibilità, la possibilità di sospendere; la nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022 si applica alle udienze tenute dopo l'entrata in vigore della riforma, salvo le specifiche ipotesi transitorie
Norma transitoria che disciplina i procedimenti pendenti alla entrata in vigore della riforma; la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 89 perché il procedimento non ricadeva nelle ipotesi espressamente previste (né processi già dichiarati assenti né processi in cui fosse stata già ordinata la sospensione ai sensi della previgente disciplina)
Richiamato come ipotesi in cui il giudice può emettere la sentenza in prima udienza; riferimento alla distinzione tra casi in cui si deve procedere alla sentenza e quelli in cui sono previste misure relative alle notifiche e alla sospensione
Massime di principio
- Se l'arresto non viene convalidato e gli atti sono restituiti al PM, l'atto di esercizio dell'azione penale diventa il successivo decreto di citazione a comparire; la verifica della conoscenza del processo va fatta rispetto a quel decreto
- La disciplina processuale applicabile alle formalità di notifica e alle conseguenze della mancata conoscenza dell'imputato è quella vigente all'udienza in cui si accertano gli esiti delle ricerche (principio tempus regit actum), salvo diversa previsione transitoria
- La precedente formulazione dell'art. 420-quater prevedeva primariamente il rinvio e la notifica personale da parte della polizia giudiziaria e subordinatamente la sospensione: il ricorso automatico alla sospensione non è corretto se non ricorrono le condizioni previste dalla norma
- Le norme transitorie (es. art. 89 d.lgs. 150/2022) si applicano solo se ricorrono espressamente le fattispecie indicate; prima di invocarle va verificato se il procedimento rientra nei casi da esse previsti
- In presenza di dubbi sulla regolarità delle notifiche e sulla efficacia della conoscenza dell'imputato, il giudice deve seguire la sequenza prescritta dalla legge (rinvio, notifica personale, verifica) e applicare la normativa vigente alla data dell'udienza di verifica
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