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Sentenza

Sentenza n. 1154/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 774/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 11/06/2024.

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 774/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 774/2024 del Tribunale di Bologna, divenuta definitiva, deducendo la perdurante inerzia del Ministero nell'esecuzione delle statuizioni giudiziali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha prodotto l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria il 7 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza civile, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con termine di 90 giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato comprende anche le somme dovute a titolo di spese legali liquidate nel giudizio definito dal giudice ordinario e nel giudizio di ottemperanza, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • La soccombenza dell'Amministrazione in un giudizio di ottemperanza giustifica la condanna alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, anche quando il giudice tenga conto della limitata attività difensiva e del carattere seriale della controversia nella liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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