Cassazione Penale, Sentenza n. 43624/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena oggetto del provvedimento di cumulo emesso il 14/09/2023. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza sulla base del principio di gradualità: a) l'attività lavorativa proposta sarebbe inidonea allo scopo rieducativo perché coinvolgerebbe vari "pregiudicati" sottoposti a misure alternative; b) la concessione della misura è stata ritenuta prematura per l'assenza di un congruo periodo di sperimentazione esterna nonostante alcuni permessi premio già fruiti e per la scadenza della pena ancora non prossima. Il ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'omessa considerazione della relazione di sintesi che evidenziava la fattiva partecipazione al percorso trattamentale, la fruizione positiva di quattro permessi premio e la proposta favorevole degli operatori; ha inoltre contestato l'illogicità della valutazione sull'attività lavorativa e rilevato che ha già scontato più della metà della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur condividendo il principio della gradualità, ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di indicare quali fossero le "documentazioni acquisite", il loro contenuto e le ragioni per le quali è stata disattesa la proposta favorevole degli operatori e il positivo comportamento del detenuto (tra cui i permessi premio). Ha anche censurato l'illogicità della motivazione circa l'inidoneità dell'attività lavorativa. Per tali carenze motivazionali l'ordinanza è stata annullata e la vicenda rimessa al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, con l'indicazione di colmare le lacune e spiegare le valutazioni effettuate.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
L'art. 47 riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale; la pronuncia sottolinea che, ai fini della valutazione, il giudice deve considerare la natura dei reati come punto di partenza ma soprattutto le condotte successive del detenuto, le relazioni trattamentali e i permessi premio, fornendo una motivazione specifica e comprensiva che giustifichi l'accoglimento o il rigetto della domanda.
Massime di principio
- Il criterio di gradualità nella concessione di misure alternative è legittimo ma non giustifica motivazioni generiche: il giudice deve indicare chiaramente le fonti documentali e il contenuto delle relazioni che hanno influenzato la decisione.
- Le relazioni di sintesi e le proposte favorevoli degli operatori penitenziari sono elementi rilevanti e devono essere esaminati e motivatamente valorizzati o disattesi dal giudice; l'omissione di tale valutazione integra vizio da annullamento.
- La semplice circostanza che un'attività lavorativa coinvolga ex-detenuti o persone con precedenti non è di per sé sufficiente a dichiararla incompatibile con la funzione rieducativa: il Tribunale deve spiegare specificamente quali aspetti dell'attività siano pregiudizievoli.
- I permessi premio correttamente fruiti sono indici positivi di adattamento e devono essere considerati nel giudizio prognostico; la loro esistenza può rendere ingiustificata la negazione dell'affidamento se non adeguatamente motivata.
- È legittimo richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali per rispettare la gradualità, ma il giudice deve specificare quali ulteriori verifiche sono necessarie e perché quelle già svolte non sono sufficienti.
- La residua durata della pena è un elemento da valutare, ma il riferimento generico alla "pena non prossima" non basta: occorre valutare il concreto stato dell'esecuzione (tempo già scontato, benefici ottenuti, prospettive di liberazione anticipata) e motivare la rilevanza di tale elemento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →