Cassazione Penale, Sentenza n. 6259/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo contro il Decreto Ministeriale del 14/01/2020 di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e apparente carenza di motivazione, contestando che le ragioni per mantenere il 41-bis fossero ormai superate: la maggior parte delle condotte contestate risalirebbero a oltre trent'anni fa, il gruppo di riferimento non sarebbe più operativo e non vi sarebbero elementi concreti che colleghino l'attuale situazione di Presta alla Sacra Corona Unita. La difesa ha chiesto che si valutasse la vitalità del specifico gruppo un tempo capeggiato dal Presta e non l'intera organizzazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità si limiti alla violazione di legge o all'assoluta carenza di motivazione; nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito adeguata e logica motivazione, fondando la proroga sul ruolo di rilievo ricoperto dal Presta nell'associazione mafiosa e su indicatori di persistenza dell'influenza della struttura criminale nel territorio. La Corte ha ribadito la natura preventiva del regime 41-bis (finalizzata a inibire i contatti e l'influenza del detenuto sul contesto esterno) e che non è richiesta la prova di contatti diretti attuali, ma la sussistenza di elementi che ragionevolmente consentano di presumere il mantenimento di contatti/influenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis co. 2 sexies ord.pen.
Il regime differenziato è di natura amministrativa e preventiva: la sua applicazione o proroga non richiede la prova di attuali collegamenti diretti, ma la presenza di elementi che consentano di presumere il mantenimento di contatti o l'influenza del detenuto sul contesto criminale di provenienza
Corte EDU, Provenzano contro Italia
I sezione, sentenza del 25 settembre 2018 (par. 147 e 150 citati)
La Corte EDU riconosce le finalità preventive e di sicurezza del regime 41-bis e ne dichiara la compatibilità con l'art. 3 CEDU purché l'applicazione o la proroga siano adeguatamente giustificate; la durata va valutata alla luce delle circostanze specifiche
Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.3 Conv.)
Richiede che misure particolarmente gravose siano giustificate e proporzionate; la giurisprudenza interna e di Strasburgo consente il 41-bis se adeguatamente motivato
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. I n. 52054 del 29.4.2014; Sez. V n. 40673 del 30.5.2012
Confermano l'impostazione secondo cui la valutazione per il 41-bis è essenzialmente prognostica e fattuale, valorizzando il ruolo pregresso del detenuto e indicatori di vitalità del contesto criminale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sul 41-bis è circoscritto a censure di illegittimità (violazione di legge) o all'assoluta carenza di motivazione: non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti
- Per mantenere o prorogare il 41-bis non è necessaria la prova di contatti diretti e attuali con associati esterni; è sufficiente la presenza di elementi che ragionevolmente facciano presumere la possibilità di mantenere influenza o contatti col contesto criminale
- La valutazione è essenzialmente fattuale e prognostica: il ruolo pregresso del detenuto nell'organizzazione e indicatori di persistenza della vitalità del gruppo sul territorio assumono grande rilievo
- La lunga detenzione non determina automaticamente la cessazione del rischio: anche condotte remote nel tempo possono essere rilevanti se combinate con la persistenza della struttura criminale nel territorio
- Per impugnare con successo una proroga 41-bis è necessario fornire elementi concreti e documentali che contrastino la valutazione prognostica (es. prove sulla mancata operatività del gruppo specifico collegato al detenuto), non mere affermazioni generiche
- La compatibilità con l'art. 3 CEDU è possibile, ma richiede che autorità e giudice forniscano adeguata e specifica motivazione per l'applicazione o la proroga del regime differenziato
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