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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18311/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado. Dal testo emerge che il ricorso censurava profili attinenti alla decisione resa in appello, ma la Corte rileva che, in materia di concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena non sfocianti in illegalità della sanzione. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali condizioni non ricorressero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non rientrassero tra quelle proponibili avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., perché non concernenti la formazione del consenso, l'adesione del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto al concordato, né l'illegalità della pena. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato a vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero e della corrispondenza tra accordo e pronuncia del giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'impostazione richiamata dalla Corte.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa all'esito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per dedurre vizi inerenti alla genesi del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra il contenuto dell'accordo e la decisione del giudice.
  • Non sono deducibili, in sede di legittimità contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., le censure che investono motivi rinunciati, la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non determinino illegalità della sanzione.
  • La pena può essere censurata in cassazione solo quando sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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