Cassazione Civile, Ordinanza n. 14708/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia riguarda alcuni medici che avevano frequentato e concluso scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Essi avevano agito contro lo Stato chiedendo il riconoscimento dell'inadempimento italiano nel recepimento delle direttive CEE sulle scuole di specializzazione e la condanna al pagamento della remunerazione adeguata, o in subordine al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di un altro medico non più in causa e rigettato quella dei ricorrenti, ritenendo che per loro la prescrizione fosse stata interrotta, ma che la domanda non fosse accoglibile perché iscritti ai corsi prima dell'anno accademico 1983-1984; per uno di essi aveva inoltre osservato che la specializzazione in oncologia non era negli elenchi delle direttive. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, aderendo a un orientamento giurisprudenziale ritenuto allora consolidato per i c.d. specializzandi a cavallo, limitando il diritto alla remunerazione ai soli medici iscritti nell'anno 1982 e solo dal 1 gennaio 1983. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con sei motivi, violazione di legge, omesso esame e nullità della sentenza: i primi quattro motivi riguardavano la posizione del medico iscritto nell'anno accademico 1982-1983, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto ottenere la tutela; il quinto motivo contestava la limitazione generale affermando che la giurisprudenza UE non escludeva il diritto per i medici iscritti nel 1981-1982; il sesto motivo, relativo al medico specializzato in oncologia, censurava l'omessa pronuncia sulla questione della riconducibilità della specializzazione agli elenchi comunitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi dal primo al quinto, ritenendo assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini l'appello alla luce del principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza dell'Unione europea e della Cassazione. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva fatto applicazione di un orientamento superato e aveva rigettato le domande basandosi esclusivamente sulla data di inizio dei corsi, senza considerare il principio secondo cui le formazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite oltre il 1 gennaio 1983 devono essere retribuite per il periodo successivo a tale data, se riferite a specializzazioni comuni e comprese negli elenchi normativi. Il giudice di rinvio dovrà inoltre affrontare, se necessario, la questione della inclusione delle specializzazioni in pediatria e oncologia negli elenchi delle direttive e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Norma invocata per dedurre nullità della sentenza e vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Norma invocata per omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato per censurare l'eventuale omessa pronuncia sulla posizione di uno dei ricorrenti.
Richiamati nel novero delle norme asseritamente violate in relazione alla valutazione del materiale probatorio e processuale.
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione/sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione e del giusto processo.
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti quale base del recepimento delle direttive comunitarie in materia di specializzandi.
direttiva 75/362/CEE
La Corte ne richiama l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, parr. 1 e 2 e gli artt. 5 e 7 per individuare le specializzazioni che danno diritto alla remunerazione adeguata.
direttiva 75/363/CEE
Interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che le formazioni specialistiche iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite oltre il 1 gennaio 1983 devono essere remunerate per il periodo successivo.
direttiva 82/76/CEE
Considerata, insieme alla direttiva 75/363/CEE, nella ricostruzione del termine di trasposizione e del diritto alla remunerazione.
direttiva 93/16/CEE
Richiamata nei motivi di ricorso tra le fonti comunitarie rilevanti per il sistema delle specializzazioni mediche.
art. 11 della legge n. 370 del 1999
Richiamato dai ricorrenti quale norma nazionale di attuazione/riconoscimento della tutela economica degli specializzandi.
art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
Richiamato quale disciplina nazionale della remunerazione degli specializzandi.
artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'interpretazione conforme della normativa interna a quella comunitaria.
artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.
Richiamati nei motivi di ricorso a sostegno dell'illegittimità del diniego di tutela economica.
d.P.R. n. 714 del 1980
Richiamato nel sesto motivo in relazione alla disciplina della specializzazione in oncologia.
d.m. 31 ottobre 1991
Richiamato nel sesto motivo con riferimento agli elenchi delle specializzazioni.
Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Per i medici che abbiano iniziato una formazione specialistica prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE e l'abbiano proseguita oltre il 1 gennaio 1983, il diritto alla remunerazione adeguata sussiste, per il periodo successivo a tale data, a condizione che la specializzazione sia comune a più Stati membri e compresa negli elenchi delle direttive 75/362/CEE.
- Nel valutare la domanda degli specializzandi, il giudice di merito non può arrestarsi al solo dato della data di iscrizione al corso, ma deve verificare anche la natura della specializzazione e la sua riconducibilità agli elenchi normativi rilevanti.
- L'adeguamento dell'interpretazione interna alla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia UE e delle Sezioni Unite impone di non applicare orientamenti superati che escludano in radice il diritto alla remunerazione per i c.d. specializzandi a cavallo.
- L'omessa considerazione di un motivo di appello che investa un punto decisivo della controversia, se tale punto non risulti comunque assorbito, può integrare vizio denunciabile in cassazione; nel caso esaminato, tuttavia, l'assorbimento del sesto motivo ha impedito una decisione definitiva sulla specializzazione in oncologia.
- Quando la questione della inclusione di una specializzazione negli elenchi comunitari non sia stata esaminata dal giudice di merito, il giudice di rinvio deve affrontarla espressamente se necessaria per la decisione sulla spettanza della remunerazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →