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Ordinanza

Ordinanza n. 10692/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi dell’individuato militare, a ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, per l’insorgenza della “neoplasia del grosso intestino”, che ha determinato la morte dello stesso in data 10 dicembre 2012, contratta a causa del servizio prestato per il Ministero della difesa – Aeronautica militare; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei predetti danni.

Giustizia amministrativa201915272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato riconoscimento integrale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e conseguente mancata liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti, quali eredi di un militare dell'Aeronautica militare deceduto il 10 dicembre 2012, hanno chiesto l'accertamento del diritto alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per una neoplasia del grosso intestino, asseritamente contratta a causa del servizio prestato presso il Ministero della Difesa, nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento. Nel corso del giudizio è emerso che un decreto del competente Direttore generale del Ministero della Difesa aveva annullato, nelle parti individuate, un precedente decreto del 27 novembre 2015 e aveva riconosciuto l'infermità come dipendente da causa di servizio soltanto ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, richiamando espressamente un parere del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emesso nella seduta del 13 marzo 2017. Il parere, atto presupposto rilevante per la decisione, non è stato depositato dall'Amministrazione nonostante le precedenti ordinanze istruttorie della Sezione. I ricorrenti hanno inoltre dichiarato di non disporre del documento e hanno depositato un'istanza di accesso documentale diretta ad acquisirne copia, unitamente agli eventuali atti connessi.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accertamento né quella risarcitoria. Preso atto del mancato deposito, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del parere espressamente richiamato nel decreto ministeriale, ha reiterato l'incombente istruttorio già disposto, ordinando la produzione in giudizio di copia del parere entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre previsto che, qualora il parere pervenga nella disponibilità dei ricorrenti in esito all'istanza di accesso, anche questi ultimi provvedano al deposito nel medesimo termine. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. L'ordinanza dispone altresì l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    documentazione ex art. 73, co. 1, c.p.a.

    La parte ricorrente ha depositato documentazione in vista dell'udienza pubblica, comprendente l'istanza di accesso documentale volta all'acquisizione del parere del Comitato di verifica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La sussistenza dei presupposti giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati personali rilevanti in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4

    La disposizione è richiamata a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo richiama espressamente un parere presupposto non presente agli atti di causa, il giudice può ordinare all'amministrazione che ne dispone la disponibilità di produrne copia ai fini della completa istruttoria del giudizio.
  • La reiterazione di un incombente istruttorio è giustificata quando l'amministrazione non abbia adempiuto a una precedente ordinanza di produzione documentale e il documento richiesto sia rilevante per la decisione.
  • Qualora il documento richiesto all'amministrazione divenga disponibile al ricorrente in seguito a un'istanza di accesso documentale, il giudice può disporre che anche il ricorrente lo depositi nel termine assegnato per l'adempimento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiSanitàForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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