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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10353/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento IVA relativo al 2006, emesso per la cessione di beni a una società sammarinese ritenuta esterovestita e quindi considerata imponibile. In sede di appello la CTR aveva respinto l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado, ma la motivazione della CTR si limitava a riepilogare i fatti e a dichiarare la conferma della decisione senza esporre le ragioni giuridiche concrete né confutare i rilievi svolti dalla contribuente. Nutratec ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando, con motivo principale, la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.), richiamando anche principi costituzionali e di diritto processuale tributario relativi all'obbligo di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e assorbente degli altri. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente (error in procedendo), perché non esponeva i ragionamenti logico-giuridici che giustificassero la conferma della decisione di primo grado e non prendeva posizione sui rilievi specifici della contribuente. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, disponendo altresì le spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Usato come fondamento per il controllo di legittimità sulla motivazione: consente la cassazione per vizio di motivazione (motivazione apparente o insufficiente) che renda inintelligibile il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai criteri di decisione nei giudizi tributari e all'obbligo di motivazione nelle pronunce delle commissioni tributarie; la Corte lo considera nel quadro dei doveri motivazionali del giudice tributario.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato per giustificare la sottoscrizione del provvedimento di cassazione solo da parte del Presidente per impedimento dell'estensore (applicazione della disposizione procedurale relativa alla formazione dell'atto).

  • art. 111 Cost.

    Rilevante sotto il profilo costituzionale per il principio del giusto processo e l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, che assicura il diritto delle parti a conoscere le ragioni della decisione e a poterla contestare.

  • Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016

    Giurisprudenza di legittimità citata per definire il concetto di 'motivazione apparente' e il principio per cui la motivazione non può essere lasciata all'integrazione dell'interprete con congetture; la Corte di cassazione applica questo criterio al caso in esame.

  • Cass. n. 13977 del 23/05/2019

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma l'orientamento sul requisito di sufficienza e chiarezza della motivazione; utilizzato per rafforzare il controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze d'appello.

Massime di principio

  • Una sentenza di appello (anche tributaria) deve esporre le ragioni giuridiche che spiegano perché si condivide o si supera la motivazione di primo grado; la mera conferma senza confronto argomentato è insufficiente e può determinare la nullità per motivazione apparente.
  • Il vizio di motivazione (error in procedendo) è un motivo di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c. che la Corte di cassazione valuta rigorosamente: se la decisione non rende percepibile il percorso logico-giuridico, la cassazione è probabile e segue il rinvio per nuovo esame.
  • In giudizio tributario, come in altri rami, chi impugna deve evidenziare specificamente le carenze logiche o l'assenza di risposta ai propri rilievi nella motivazione della decisione impugnata per ottenere l'annullamento per motivazione apparente.
  • Se il primo motivo di cassazione viene ritenuto fondato e assorbente, le altre censure vengono dichiarate assorbite: è strategico concentrare il ricorso sulle censure strutturali più incisive (es. motivazione insufficiente).
  • Alla Corte d'appello o alla CTR in sede di rinvio è richiesto di decidere in diversa composizione e di motivare dettagliatamente, affrontando punto per punto le argomentazioni delle parti; il mancato adempimento espone a nuova censura.
  • Per i difensori: quando si impugna una decisione d'appello, indicare espressamente le parti della motivazione mancante o contraddittoria e citare la giurisprudenza della Cassazione sul tema aumenta le possibilità di accoglimento del ricorso per nullità della motivazione.

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