Cassazione Civile, Ordinanza n. 02310/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una società di ristorazione e una dipendente assunta a tempo indeterminato come "banconista di bar" in un locale stagionale. La lavoratrice aveva dedotto di avere in concreto svolto sin dall'inizio mansioni superiori, inquadrabili nel livello superiore del CCNL turismo, e di avere lavorato oltre l'orario contrattuale di 40 ore settimanali; inoltre aveva riferito di essere stata licenziata senza preavviso. Chiedeva quindi il pagamento di differenze retributive, incidenza sul TFR e indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla prova testimoniale, lamentando che fosse stata revocata la decadenza dalla prova testimoniale nonostante l'intimazione dei testi a mezzo fax ritenuta dalla ricorrente invalida; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la decisione si fosse fondata su testimonianze che non avrebbero dovuto essere ammesse; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che dal contenuto dell'interrogatorio formale del legale rappresentante emergeva l'avvenuta concessione del preavviso di licenziamento, con conseguente infondatezza della relativa domanda; 4) erronea statuizione sulle spese di lite e sul contributo unificato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: ha affermato che la revoca dell'ordinanza di decadenza dalla prova testimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; che l'intimazione a mezzo telefax è consentita dall'art. 250 c.p.c. e, in ogni caso, eventuali nullità sono sanabili per raggiungimento dello scopo; che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulate in modo inammissibile, perché volte a contestare il giudizio di attendibilità e la valutazione del materiale probatorio, non già l'utilizzo di prove non dedotte o l'attribuzione di un valore legale diverso da quello previsto; che il terzo motivo era inoltre inammissibile per la commistione tra vizio di violazione di legge e vizio di omesso esame, oltre che per la presenza di doppia conforme. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro, confermando indirettamente l'esito favorevole alla lavoratrice già raggiunto nei gradi di merito. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il motivo sulle spese è stato assorbito, perché la sorte del ricorso rendeva irrilevante la censura. La Corte ha inoltre ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio né nel sindacato sull'opportunità della revoca della decadenza dalla prova testimoniale.
Norme richiamate
la revoca dell'ordinanza di decadenza dalla prova testimoniale è rimessa al giudice di merito, che valuta la sussistenza di giusti motivi e la tempestività dell'istanza
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax
l'intimazione a mezzo telefax è espressamente consentita e la sua validità può essere apprezzata anche in base al raggiungimento dello scopo
richiamato insieme all'art. 208 c.p.c. per la disciplina della decadenza e della sua eventuale revoca in materia di prova testimoniale
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non accolto come parametro violato
la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti; non è censurabile con tale norma la mera preferenza attribuita ad alcune prove rispetto ad altre
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o non la valuta secondo il prudente apprezzamento; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento
la riproduzione fax è ricompresa tra le riproduzioni meccaniche che fanno piena prova se non disconosciute
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
utilizzato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; inoltre è soggetto ai limiti della doppia conforme
in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito per l'inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La revoca dell'ordinanza di decadenza dalla prova testimoniale appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è censurabile l'opportunità della scelta, ma solo l'eventuale violazione di legge o l'assenza di motivazione nei limiti consentiti.
- L'intimazione del testimone può essere validamente effettuata a mezzo telefax ai sensi dell'art. 250 c.p.c.; l'eventuale irregolarità della forma è comunque suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, specie quando risulti provato che il testimone abbia ricevuto l'avviso.
- La riproduzione fax è una riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.: fa piena prova se la controparte non ne disconosce la conformità ai fatti rappresentati.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare la mera valutazione comparativa delle prove o l'attendibilità di singoli elementi istruttori; occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Il motivo che cumula in modo indistinto vizio di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non consente di distinguere chiaramente le censure e di ricondurle a specifici parametri dell'art. 360 c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le divergenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una questione giuridica o una mera argomentazione difensiva.
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