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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01793/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione emesso per registrare una sentenza civile ex art. 2932 c.c. resa dalla Corte d'appello di Firenze, relativa all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita. L'ufficio aveva liquidato imposta di registro in misura fissa e imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che la sentenza non producesse effetto traslativo, soprattutto perché il prezzo non risultava integralmente pagato, con conseguente carenza del presupposto impositivo. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 3, e 37 del d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 8, lett. a), tariffa parte prima allegata al medesimo d.P.R., nonché degli artt. 1353, 1355 e 2932 c.c., sostenendo che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ha effetto traslativo e che, ai fini fiscali, è irrilevato il mancato integrale pagamento del prezzo; la censura riguarda solo l'imposta di registro, non anche le imposte ipotecaria e catastale.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l'originario ricorso della contribuente limitatamente alla liquidazione dell'imposta di registro. Resta invece ferma la caducazione dell'avviso di liquidazione quanto alle imposte catastale e ipotecaria, poiché l'Agenzia non aveva impugnato tale parte della decisione. Le spese dell'intero giudizio sono compensate per il parziale accoglimento originario della pretesa della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza che accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce l'effetto traslativo del diritto reale oggetto del preliminare non concluso.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a registrazione e tassazione anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato.

  • art. 8, lett. a), tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La pronuncia costitutiva che produce trasferimento del bene rientra nella previsione dell'imposta proporzionale applicabile al corrispondente atto di compravendita.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tassazione dell'atto giudiziario in relazione alla sua funzione sostitutiva del contratto definitivo.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non assume autonoma centralità nella motivazione della decisione.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non assume autonoma centralità nella motivazione della decisione.

  • art. 384 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • La sentenza ex art. 2932 c.c. che sostituisce il contratto definitivo di compravendita ha natura costitutiva e rileva fiscalmente come atto traslativo, con applicazione dell'imposta di registro nella misura prevista per il corrispondente trasferimento.
  • Ai fini dell'imposta di registro sulla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non è decisivo che il prezzo non sia stato ancora integralmente pagato, poiché rileva la situazione giuridico-economica risultante dalla pronuncia, equiparabile a quella di un atto di vendita con prezzo differito.
  • La tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche solo parzialmente il giudizio opera anche se la decisione non è ancora passata in giudicato, restando il sistema del conguaglio o rimborso in base all'esito definitivo del processo.
  • In cassazione, se l'accoglimento del ricorso non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. limitatamente alla parte della domanda investita dal motivo accolto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiTributiImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

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