Cassazione Penale, Sentenza n. 10973/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per operazioni dolose. La difesa ha dedotto cinque motivi: 1) errata applicazione dell'art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare (aggravante per pluralità di fatti) contestando che le operazioni fossero parte di un'unica attività di liquidazione e non atti distinti; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (distanza temporale dei fatti, assenza di pericolo sociale attuale, ruolo meramente formale, situazione familiare e reinserimento sociale); 3) erronea valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) e del ruolo di "prestanome", contestando che la qualifica formale sia stata assunta a prova del dolo senza elementi specifici; 4) vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, anche alla luce dell'inattività della società dal 2012 e della dichiarazione di fallimento del 2019; 5) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. in appello per audizione di testimoni ritenuti decisivi (avv. Alfredo Auria e rag. Nazareno Tiburzi), con doglianza di violazione del diritto di difesa e di errata interpretazione della compatibilità fra rito abbreviato e rinnovazione istruttoria. Il ricorso sosteneva che, se ammesse, le prove avrebbero dimostrato una regolare liquidazione assistita da professionisti e il soddisfacimento dei creditori, escludendo l'intento fraudolento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e, in parte, inammissibile. Principali passaggi decisionali: - Sul punto della rinnovazione istruttoria (motivo 5): la Corte ha confermato che, nel giudizio d'appello conseguente a rito abbreviato, la rinnovazione è ammissibile solo se il giudice ritiene l'assunzione della prova "assolutamente necessaria" e, in presenza di prova non nuova, la valutazione rimane rimessa al giudice di merito; richiamata la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e la giurisprudenza consolidata che limita l'obbligo di rinnovazione. Nel caso di specie l'opzione per il rito abbreviato non era stata condizionata all'assunzione delle prove richieste e la Corte di merito ha motivatamente ritenuto non necessaria l'integrazione probatoria. - Sul ruolo di "prestanome" e l'elemento soggettivo (motivi 3 e 4): tali censure sono state ritenute inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati e risolti in doppia conforme; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito dell'attendibilità delle prove, salvo vizio di motivazione, contraddittorietà o illogicità non riscontrati. I giudici di merito avevano ricostruito specifiche condotte di distrazione (assegni, versamenti in favore della ricorrente, ecc.) e ritenuto che, benché alcuni creditori fossero stati soddisfatti, vaste somme fossero state comunque distratte. - Sull'aggravante per pluralità di fatti (motivo 1): la Corte ha ritenuto infondato il motivo, statuendo che l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n.1 L.F. è applicabile anche quando più condotte distrattive, pur inserite in un contesto di liquidazione, conservano autonoma ontologicità e sensibilmente incidono sul patrimonio sociale; nel caso specifico le condotte sono state considerate distinte e l'aumento di pena conseguente è stato limitato (6 mesi). - Sulle attenuanti generiche (motivo 2): rigetto del motivo perché i giudici di merito hanno valutato prevalenti i numerosi precedenti penali dell'imputata (anche tributari e fallimentari); la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto rimesso al merito e non sindacabile se congrua e non contraddittoria. Conseguenze: conferma delle condanne pronunciate in primo e secondo grado, rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
La Corte ritiene applicabile l'aggravante per pluralità di fatti anche quando le condotte distrattive si collocano in un contesto di liquidazione, purché siano ontologicamente distinte e abbiano inciso separatamente sul patrimonio; in concreto le pluralità di atti contestati sono state ritenute autonome e l'aggravante applicata.
Richiamato dalla difesa in relazione all'elemento soggettivo dell'amministratore prestanome; la Corte ha confermato che la mera qualifica formale non esclude la valutazione delle prove che dimostrano la consapevolezza e il comportamento effettivo dell'amministratore.
Invocato dalla difesa in tema di responsabilità dell'amministratore; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente esaminato le condotte e la responsabilità, non essendovi spazio per la cassazione sulla valutazione di merito.
La Corte interpreta l'art. 603 nel senso che, in appello dopo rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede l'assunzione della prova solo se 'assolutamente necessaria'; le parti possono sollecitare, ma non hanno diritto automatico alla nuova prova.
comma 3-bis art. 603 c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)
La Corte richiama la riforma che limita l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello al caso in cui la prova sia stata assunta a seguito di integrazione istruttoria o su iniziativa del giudice; conferma il particolare statuto del rito abbreviato in appello.
Richiamato rispetto alle ipotesi di integrazione istruttoria su richiesta di parte in primo grado; la Cassazione osserva che l'eventuale rinnovazione in appello, ove necessaria, deve tener conto della normativa di raccordo tra prime e seconde prove.
Richiamato in relazione alle iniziative del giudice per l'assunzione della prova; la Corte segnala che in appello il potere del giudice è previsto ma vincolato all'assoluta necessità.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudizio sulla loro sussistenza è di fatto e non sindacabile se congruamente motivato; i giudici di merito possono fondarsi su elementi prevalenti.
Richiamato come riferimento agli elementi che compongono la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice può considerare gli elementi che ritiene prevalenti.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese di procedimento in caso di rigetto del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale dei motivi dedotti in cassazione (limiti del ricorso in termini di motivi ammessi).
Costituzione, art. 24; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamate dalla difesa in relazione al presunto pregiudizio del diritto di difesa per l'omessa ammissione di prove; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito congrua e non lesiva dei diritti invocati.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma processuale)
Richiamato per l'interpretazione della disciplina della rinnovazione istruttoria in appello dopo il rito abbreviato (introduzione del comma 3-bis art. 603 c.p.p.); conferma la limitazione dell'obbligo di rinnovazione.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello conseguente a rito abbreviato la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale: il giudice la disporrà solo se l'assunzione della prova è 'assolutamente necessaria' e, se la prova non è nuova, la richiesta di parte non garantisce automaticamente la rinnovazione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto e dell'attendibilità delle prove; il controllo è limitato alla congruità, coerenza e logicità della motivazione e all'assenza di vizi processuali o motivazionali gravi.
- La qualifica di amministratore 'prestanome' non esclude di per sé la responsabilità penale: va provato, con elementi concreti, che il soggetto fosse privo della consapevolezza e del controllo richiesti per escludere il dolo; la mera dichiarazione formale non basta.
- Più operazioni distrattive, anche se inserite in un contesto di liquidazione, possono integrare la circostanza aggravante della pluralità di fatti (art. 219 L.F.) quando mantengono autonomia ontologica e impatto separato sul patrimonio societario.
- Il semplice soddisfacimento parziale o totale di alcuni creditori non esclude la responsabilità per atti di distrazione: conta la destinazione effettiva delle somme e se portions di ricavo sono state indebitamente distratte a vantaggio di terzi o per scopi estranei agli interessi sociali.
- La temporaneità dei fatti (distanza cronologica) e l'inattività della società non determinano automaticamente l'assenza di pericolo sociale o il riconoscimento delle attenuanti; il giudice valuta complessivamente anche i precedenti penali e l'entità del danno.
- Le doglianze processuali relative a omissioni probatorie devono dimostrare che la prova richiesta era nuova e decisiva; senza ciò la Corte d'appello può legittimamente decidere allo stato degli atti.
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