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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10973/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per operazioni dolose. La difesa ha dedotto cinque motivi: 1) errata applicazione dell'art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare (aggravante per pluralità di fatti) contestando che le operazioni fossero parte di un'unica attività di liquidazione e non atti distinti; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (distanza temporale dei fatti, assenza di pericolo sociale attuale, ruolo meramente formale, situazione familiare e reinserimento sociale); 3) erronea valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) e del ruolo di "prestanome", contestando che la qualifica formale sia stata assunta a prova del dolo senza elementi specifici; 4) vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, anche alla luce dell'inattività della società dal 2012 e della dichiarazione di fallimento del 2019; 5) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. in appello per audizione di testimoni ritenuti decisivi (avv. Alfredo Auria e rag. Nazareno Tiburzi), con doglianza di violazione del diritto di difesa e di errata interpretazione della compatibilità fra rito abbreviato e rinnovazione istruttoria. Il ricorso sosteneva che, se ammesse, le prove avrebbero dimostrato una regolare liquidazione assistita da professionisti e il soddisfacimento dei creditori, escludendo l'intento fraudolento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e, in parte, inammissibile. Principali passaggi decisionali: - Sul punto della rinnovazione istruttoria (motivo 5): la Corte ha confermato che, nel giudizio d'appello conseguente a rito abbreviato, la rinnovazione è ammissibile solo se il giudice ritiene l'assunzione della prova "assolutamente necessaria" e, in presenza di prova non nuova, la valutazione rimane rimessa al giudice di merito; richiamata la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e la giurisprudenza consolidata che limita l'obbligo di rinnovazione. Nel caso di specie l'opzione per il rito abbreviato non era stata condizionata all'assunzione delle prove richieste e la Corte di merito ha motivatamente ritenuto non necessaria l'integrazione probatoria. - Sul ruolo di "prestanome" e l'elemento soggettivo (motivi 3 e 4): tali censure sono state ritenute inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati e risolti in doppia conforme; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito dell'attendibilità delle prove, salvo vizio di motivazione, contraddittorietà o illogicità non riscontrati. I giudici di merito avevano ricostruito specifiche condotte di distrazione (assegni, versamenti in favore della ricorrente, ecc.) e ritenuto che, benché alcuni creditori fossero stati soddisfatti, vaste somme fossero state comunque distratte. - Sull'aggravante per pluralità di fatti (motivo 1): la Corte ha ritenuto infondato il motivo, statuendo che l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n.1 L.F. è applicabile anche quando più condotte distrattive, pur inserite in un contesto di liquidazione, conservano autonoma ontologicità e sensibilmente incidono sul patrimonio sociale; nel caso specifico le condotte sono state considerate distinte e l'aumento di pena conseguente è stato limitato (6 mesi). - Sulle attenuanti generiche (motivo 2): rigetto del motivo perché i giudici di merito hanno valutato prevalenti i numerosi precedenti penali dell'imputata (anche tributari e fallimentari); la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto rimesso al merito e non sindacabile se congrua e non contraddittoria. Conseguenze: conferma delle condanne pronunciate in primo e secondo grado, rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    La Corte ritiene applicabile l'aggravante per pluralità di fatti anche quando le condotte distrattive si collocano in un contesto di liquidazione, purché siano ontologicamente distinte e abbiano inciso separatamente sul patrimonio; in concreto le pluralità di atti contestati sono state ritenute autonome e l'aggravante applicata.

  • art. 40, comma 2 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'elemento soggettivo dell'amministratore prestanome; la Corte ha confermato che la mera qualifica formale non esclude la valutazione delle prove che dimostrano la consapevolezza e il comportamento effettivo dell'amministratore.

  • art. 223 legge fallimentare

    Invocato dalla difesa in tema di responsabilità dell'amministratore; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente esaminato le condotte e la responsabilità, non essendovi spazio per la cassazione sulla valutazione di merito.

  • art. 603 c.p.p.

    La Corte interpreta l'art. 603 nel senso che, in appello dopo rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede l'assunzione della prova solo se 'assolutamente necessaria'; le parti possono sollecitare, ma non hanno diritto automatico alla nuova prova.

  • comma 3-bis art. 603 c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    La Corte richiama la riforma che limita l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello al caso in cui la prova sia stata assunta a seguito di integrazione istruttoria o su iniziativa del giudice; conferma il particolare statuto del rito abbreviato in appello.

  • art. 438 c.p.p.

    Richiamato rispetto alle ipotesi di integrazione istruttoria su richiesta di parte in primo grado; la Cassazione osserva che l'eventuale rinnovazione in appello, ove necessaria, deve tener conto della normativa di raccordo tra prime e seconde prove.

  • art. 441 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle iniziative del giudice per l'assunzione della prova; la Corte segnala che in appello il potere del giudice è previsto ma vincolato all'assoluta necessità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudizio sulla loro sussistenza è di fatto e non sindacabile se congruamente motivato; i giudici di merito possono fondarsi su elementi prevalenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come riferimento agli elementi che compongono la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice può considerare gli elementi che ritiene prevalenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese di procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale dei motivi dedotti in cassazione (limiti del ricorso in termini di motivi ammessi).

  • Costituzione, art. 24; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamate dalla difesa in relazione al presunto pregiudizio del diritto di difesa per l'omessa ammissione di prove; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito congrua e non lesiva dei diritti invocati.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma processuale)

    Richiamato per l'interpretazione della disciplina della rinnovazione istruttoria in appello dopo il rito abbreviato (introduzione del comma 3-bis art. 603 c.p.p.); conferma la limitazione dell'obbligo di rinnovazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello conseguente a rito abbreviato la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale: il giudice la disporrà solo se l'assunzione della prova è 'assolutamente necessaria' e, se la prova non è nuova, la richiesta di parte non garantisce automaticamente la rinnovazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto e dell'attendibilità delle prove; il controllo è limitato alla congruità, coerenza e logicità della motivazione e all'assenza di vizi processuali o motivazionali gravi.
  • La qualifica di amministratore 'prestanome' non esclude di per sé la responsabilità penale: va provato, con elementi concreti, che il soggetto fosse privo della consapevolezza e del controllo richiesti per escludere il dolo; la mera dichiarazione formale non basta.
  • Più operazioni distrattive, anche se inserite in un contesto di liquidazione, possono integrare la circostanza aggravante della pluralità di fatti (art. 219 L.F.) quando mantengono autonomia ontologica e impatto separato sul patrimonio societario.
  • Il semplice soddisfacimento parziale o totale di alcuni creditori non esclude la responsabilità per atti di distrazione: conta la destinazione effettiva delle somme e se portions di ricavo sono state indebitamente distratte a vantaggio di terzi o per scopi estranei agli interessi sociali.
  • La temporaneità dei fatti (distanza cronologica) e l'inattività della società non determinano automaticamente l'assenza di pericolo sociale o il riconoscimento delle attenuanti; il giudice valuta complessivamente anche i precedenti penali e l'entità del danno.
  • Le doglianze processuali relative a omissioni probatorie devono dimostrare che la prova richiesta era nuova e decisiva; senza ciò la Corte d'appello può legittimamente decidere allo stato degli atti.

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