Cassazione Penale, Sentenza n. 40901/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per improcedibilità del reato per difetto della querela: in atti vi sarebbe solo un verbale di denuncia orale della persona offesa (Rosmarino Ilenia) privo della manifestazione di volontà di procedere penalmente, quindi non qualificabile come querela necessaria per la procedibilità del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il reato fosse procedibile d'ufficio alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.36/2018 e, in particolare, dell'art. 623-ter che mantiene la procedibilità d'ufficio quando ricorre un'aggravante ad effetto speciale (qui la recidiva reiterata infraquinquennale contestata e ritenuta). Ha altresì osservato che l'eventuale errore nella motivazione della Corte territoriale è irrilevante se la questione di diritto è comunque correttamente risolta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il secondo comma riguardava la minaccia aggravata; all'epoca poteva essere procedibile d'ufficio ma dopo il d.lgs. n.36/2018 la procedibilità è in generale a querela salvo i casi specifici indicati dalla legge.
Contempla i modi che rendono la minaccia procedibile d'ufficio; la Corte ha escluso che tali modalità ricorrano nel caso concreto.
d.lgs. n.36/2018 (introduzione dell'art. 623-ter c.p.)
Ha introdotto l'art. 623-ter: anche quando la minaccia non rientra nelle ipotesi del terzo comma dell'art. 612, il reato resta procedibile d'ufficio se è presente un'aggravante ad effetto speciale (es. recidiva reiterata infraquinquennale), condizione che nel caso è stata ritenuta.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La denuncia orale riportata in un verbale non equivale automaticamente a una querela: la querela richiede la manifestazione di volontà della persona offesa di procedere penalmente.
- Dopo il d.lgs. n.36/2018, prima di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela, bisogna verificare se sussistono cause di procedibilità d'ufficio o aggravanti speciali che la mantengono (es. recidiva reiterata infraquinquennale).
- Un errore motivazionale della corte di merito non invalida la decisione se il risultato di diritto è corretto; la Cassazione può respingere il ricorso come manifestamente infondato.
- In situazioni analoghe, occorre esaminare con attenzione la normativa sopravvenuta e le circostanze aggravanti contestate, perché possono mutare la natura della procedibilità del reato.
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