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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28359/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la decisione perché sostenevano che i soci attori non erano legittimati ad impugnare la delibera del consiglio di amministrazione (art.2388 c.c.) se non vi fosse una lesione diretta dei loro diritti; hanno altresì censurato l'interpretazione circa il decorso del termine di impugnazione (tre mesi) sostenendo che dovesse decorrere dalla data della deliberazione (27/3/2003) e non dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della procura rilasciata in esecuzione della delibera; hanno contestato l'equiparazione tra la qualifica di "direttore principale" e quella di direttore generale (art.2396 c.c.) e la conseguente attribuzione di competenza assembleare; sono state inoltre prospettate questioni relative alla pubblicità degli atti (art.2209 c.c.), alla legittimazione all'intervento e al diritto di impugnare da parte dell'interventore adesivo e ad addebiti di nullità per carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Serena S.p.A. e da Carla Pagano, ritenendo che i soci attori non avessero subito una lesione diretta e immediata dei loro diritti con la delibera consiliare, e pertanto fosse assente la loro legittimazione ad impugnare la delibera. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art.382, comma 3, c.p.c. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha disposto la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio, valutando la novità della questione giuridica e l'assenza di precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art.2388 cod. civ.

    La Corte ha ricordato che le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere impugnate dai soci solo quando siano "lesive" dei loro diritti; la mera violazione di regole di competenza interna o statutarie, senza offesa diretta di un diritto soggettivo del singolo socio, non legittima l'impugnazione da parte dei soci

  • art.2377 cod. civ.

    Richiamato come norma applicabile in via compatibile per i rimedi collegati alle impugnazioni, confermando il quadro normativo della legittimazione e dei termini

  • art.2378 cod. civ.

    Richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte per i profili procedurali relativi all'impugnazione delle deliberazioni degli organi societari

  • art.2396 cod. civ.

    La Corte ha considerato la questione dell'eventuale competenza assembleare per la nomina del direttore generale; tuttavia ha ritenuto che, anche se si fosse equiparata la figura del "direttore principale" al direttore generale, ne deriverebbe al più una violazione di competenza interna e non automaticamente una lesione diretta dei diritti dei soci

  • art.2209 cod. civ.

    Richiamato con riferimento alla pubblicità degli atti iscritti nel registro delle imprese: la sentenza distingue tra la delibera consiliare (non soggetta a pubblicità) e l'atto iscritto (la procura commerciale) che è diverso e successivo, con implicazioni sul tema della conoscenza legale

  • art.2367 cod. civ.

    Richiamato per ricordare che i soci di minoranza possono ottenere la convocazione dell'assemblea per adottare delibere sostitutive, quindi l'attività degli organi gestori non sottrae ai soci strumenti reattivi nella vita sociale

  • art.382 cod. proc. civ.

    La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art.382, comma 3, c.p.c., ritenendo che l'azione non potesse essere proposta per difetto di legittimazione attiva

Massime di principio

  • I soci possono impugnare deliberazioni del consiglio di amministrazione solo se dimostrano una lesione diretta e immediata dei loro diritti; il mero contrasto con regole di competenza interna o statutarie non è sufficiente
  • La carenza di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l'inammissibilità dell'azione, con possibilità di cassazione senza rinvio quando sia evidente l'assenza di titolo
  • La distinzione fra atto interno non soggetto a pubblicità e atti successivi iscritti nel registro delle imprese (es. procure) è rilevante per le questioni di conoscenza legale e decorrenza dei termini, ma non modifica il principio che l'impugnazione richiede una lesione di diritti soggettivi
  • In presenza di dubbi sulla legittimazione attiva è opportuno che il socio interessato verifichi se l'atto impugnato incida effettivamente su un suo diritto autonomo (es.: diritto di voto, diritto patrimoniale) prima di proporre l'azione; in alternativa può chiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art.2367 c.c.
  • L'intervento adesivo o l'intervento ad adiuvandum non assicurano automaticamente il diritto di impugnare la sentenza: l'ammissibilità dell'impugnazione dell'interveniente dipende dalla sua qualifica (litisconsorte necessario o facoltativo) e dalla diretta lesione dei suoi diritti

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