Cassazione Penale, Sentenza n. 14049/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione della illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente). I difensori hanno sostenuto che l'unico reato attribuito (art. 8 d.lgs. 74/2000, capo 14) consentirebbe l'imposizione del vincolo solo sul prezzo/compenso dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e non sul profitto riconducibile al reato di omessa dichiarazione o di utilizzo di fatture inesistenti (art. 5/2 d.lgs. 74/2000), reato non contestato. Hanno altresì contestato la sequestrabilità dell'immobile intestato alla moglie e di beni fungibili (gioielli, orologi, abbigliamento), per mancanza di nesso di pertinenzialità e di disponibilità dell'indagato.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha rilevato che vi era un errore materiale nella numerazione del capo indicato nel provvedimento (il sequestro della somma di Euro 8.596.856,00 riguarda il profitto del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, rubricato al capo 15 e non al capo 14). Dopo la rettifica formale del riferimento al capo corretto, il Tribunale ha confermato la legittimità del sequestro per equivalente. Le censure relative all'immobile di proprietà della coniuge e agli altri beni sono state ritenute aspecifiche e improprie in sede di riesame: in presenza di sequestro per equivalente di natura «mista» l'individuazione concreta dei beni è rimessa alla fase esecutiva e per la confisca per equivalente è sufficiente che i beni rientrino nella disponibilità di fatto dell'indagato, senza che sia necessario dimostrare un nesso di pertinenzialità col reato.
Norme richiamate
art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dai difensori come norma procedurale; la Corte non rileva violazioni formali tali da inficiare il provvedimento nel merito.
art. 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)
Consente, nei confronti dell'emittente, il sequestro del prezzo/compenso del reato; la giurisprudenza distingue tra prezzo/compenso dell'emittente e profitto dell'utilizzatore.
art. 5 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione omessa / reato a contenuto dichiarativo)
Nel caso concreto il profitto sequestrato (Euro 8.596.856) è stato ritenuto riferibile al reato di omessa dichiarazione rubricato al capo 15, legittimando il sequestro per equivalente su quella base.
Rilevata dalla giurisprudenza per affermare che non è sempre applicabile il principio solidaristico tra emittente e utilizzatore di fatture false; limita la possibilità di sequestrare sull'emittente per somme corrispondenti al profitto dell'utilizzatore.
Norma richiamata come base per le richieste di sequestro avanzate dalla Procura/EPPO; disciplina strumenti cautelari in materia tributaria.
art. 125, comma 3 e art. 324 cod. proc. pen.
Richiamate dai difensori con profili procedurali; il Collegio ha ritenuto invece che le questioni sollevate fossero in gran parte aspecifiche o attinenti all'esecuzione piuttosto che alla legittimità astratta del provvedimento.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire beni non formalmente intestati all'imputato se risulta che rientrano nella sua disponibilità di fatto; non è necessario provare la pertinenzialità del bene rispetto al reato.
- Nella quantificazione del profitto/valore da sottoporre a sequestro è essenziale riferirsi al reato effettivamente contestato: errori materiali di numerazione o rubricazione possono essere rettificati se il bene/sequestro è effettivamente riferibile al capo contestato.
- Le censure generiche e non specifiche sulla mancata riconducibilità dei beni all'imputato sono normalmente inammissibili in sede di riesame e devono essere svolte nella fase esecutiva con prove concrete sulla mancanza di disponibilità.
- In materia di fatture per operazioni inesistenti va distinti il regime dell'emittente e dell'utilizzatore: non sempre è possibile sequestrare all'emittente somme corrispondenti al profitto dell'utilizzatore a causa delle limitazioni previste dall'art. 9 D.Lgs. 74/2000 e dalla giurisprudenza consolidata.
- Quando il decreto di sequestro ha natura 'mista' (somma determinata + beni da individuare), l'individuazione specifica dei beni da sottoporre al vincolo è rimessa alla fase esecutiva e non è obbligatorio che il giudice cautelare elenchi tutti i singoli beni nel provvedimento.
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