Cassazione Penale, Sentenza n. 37435/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP di Trani condannando Calabrese per furti (artt. 624 e 625 n.7 c.p., e artt. 110, 624, 625 nn.4 e 7 c.p.). Il ricorso, proposto dal difensore, articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione e contestazione della identificazione dell'imputato come autore dei furti, chiedendo che l'identificazione fosse effettuata dalle persone offese e lamentando incongruenze temporali tra l'orario del furto e il dato di aggancio delle celle telefoniche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti (art. 625 nn.4 e 7 c.p.), al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla riconosciuta recidiva, nonché violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento di pena dovuto alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria tramite comparazione delle immagini delle telecamere con foto segnaletiche e la valutazione delle celle telefoniche fossero prove ammissibili e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello; la censura riguardante la mancata identificazione da parte delle persone offese e le due minute di differenza nell'aggancio della cella è stata considerata una impugnazione della valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la destrezza (art. 625 n.4) e l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7) sono state motivate con elementi concreti (ruolo del correo, distrazione della dipendente, comportamento volto a eludere la sorveglianza, assenza di sorveglianza efficace nonostante videosorveglianza). La mancata concessione delle attenuanti è stata adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del profitto e alla biografia criminale; la recidiva è stata correttamente riconosciuta e collegata alla reale pericolosità; non si è verificata violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la Corte d'appello ha ricalcolato la pena riducendola rispetto al primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad oneri a norma dell'art. 616 c.p.p. (come indicato nella sentenza).
Norme richiamate
Norma sostanziale sul furto richiamata come fattispecie di reato in capo all'imputato; utilizzata quale titolo di imputazione.
Le aggravanti sono state ritenute sussistenti: n.4 (destrezza) valutata sulla base di condotte di distrazione e abilità dell'agente; n.7 (esposizione alla pubblica fede) ritenuta applicabile anche in presenza di videosorveglianza quando manchi una sorveglianza diretta e continua idonea a impedire la sottrazione.
Concorso di persone nel reato: richiamato per inquadrare la condotta del correo nella realizzazione del furto contestato al capo b).
Riferimento procedurale all'intervento della Corte d'appello che ha parzialmente riformato la decisione del GUP in sede di impugnazione.
Richiamato nei criteri di valutazione delle circostanze attenuanti/accertamento della personalità e gravità del fatto; la Corte ha motivato il diniego di attenuanti con riferimento agli indici dell'art. 133.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva sulla base di precedenti penali, collegandola alla maggiore pericolosità e giustificando l'aumento di pena.
Richiamato per il principio secondo cui, nei casi previsti, si applica la pena prevista per la circostanza più grave, con eventuale aumento fino a un terzo; ha inciso sul ricalcolo della pena operato dalla Corte d'appello.
Invocato dal ricorrente per lamentare una violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto infondata la censura, avendo la Corte d'appello ridotto complessivamente la pena rispetto al primo grado dopo il corretto ricalcolo.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese per inammissibilità del ricorso; la sentenza dispone oneri a carico del ricorrente ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria mediante comparazione di immagini e foto segnaletiche è prova ammissibile e utilizzabile per l'affermazione di responsabilità, salvo specifiche censure sulla sua attendibilità.
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di merito dei fatti; le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili.
- L'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.) richiede prova di particolare abilità o astuzia idonea ad eludere la sorveglianza; può essere riconosciuta anche se l'autore è parzialmente visibile, quando emerga una strategia volta a sorprendere o eludere il controllo.
- L'aggravante per cose esposte alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) può trovare applicazione anche in presenza di sistemi di videosorveglianza se manca una sorveglianza diretta e continua efficace a impedire la sottrazione.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivata con riferimento agli indici previsti dall'art. 133 c.p.; il giudice non è tenuto a richiamare ogni elemento favorevole, bastando la motivazione sugli elementi ritenuti decisivi.
- La recidiva può essere valorizzata con riferimento alla biografia criminale nel suo rapporto col reato commesso e può giustificare un aumento della pena se emergono indici di accresciuta pericolosità.
- Il divieto di reformatio in peius non è violato se la riforma del giudice d'appello comporta, dopo un corretto ricalcolo, una pena non più grave di quella inflitta in primo grado complessivamente considerata.
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