Cassazione Penale, Ordinanza n. 36862/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico e non consentito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina e aveva applicato un aumento di pena per la continuazione. L'unico motivo deduceva, in sintesi, l'apodittica adesione del giudice di merito alla ricostruzione della pubblica accusa e l'erroneità dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era generica e aspecifica: non indicava in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, non denunciava un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., limitandosi a contestare in astratto la motivazione di merito. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di appello richiamava indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui pregresse rapine commesse con gli stessi coimputati, i dati di localizzazione del telefono cellulare dell'imputato, l'uso personale dell'automobile impiegata per la rapina e la deposizione del direttore della filiale rapinata; quanto alla continuazione, la motivazione di merito valorizzava il disvalore del fatto, il curriculum criminale e l'entità del pericolo arrecato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; la mera asserzione generica o astratta non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio motivazionale deducibile in cassazione richiede mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non è sufficiente una generica contestazione della correttezza della motivazione di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche, apodittiche o meramente astratte sono inammissibili.
- La deduzione del vizio di motivazione è ammissibile solo se si indica una reale mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi della decisione, non quando si sollecita una nuova e generica valutazione del merito.
- La doglianza sull'affermazione di responsabilità non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza misurarsi con gli indizi e gli argomenti specificamente valorizzati dal giudice di merito.
- L'impugnazione sull'aumento di pena per la continuazione deve investire la concreta ratio della quantificazione sanzionatoria; una censura generica sul quantum, non correlata alla motivazione della sentenza, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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