Cassazione Penale, Sentenza n. 33223/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro di 289.000 euro contenuti in una cassetta di sicurezza, deducendo un unico motivo: violazione di legge (art. 125, comma 3, c.p.p.) per assenza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive contenute nell'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. Sosteneva che il PM non aveva dimostrato la riferibilità concreta delle somme all'imputato De Matteis e che la sola prova della titolarità formale della cassetta (contratto di concessione in uso) fosse sufficiente a provare la disponibilità effettiva del ricorrente; ha poi lamentato che l'onere di allegazione richiesto al terzo sarebbe quasi impossibile ("probatio diabolica") trattandosi di denaro contante accumulato in nero.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente si limitasse a riproporre le stesse censure già svolte in sede di appello cautelare, senza indicare nuovi profili critici. Il Collegio ha confermato che il Pubblico Ministero aveva fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante idoneo a sostenere l'ipotesi di interposizione fittizia, richiamando gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata: redditi modesti del ricorrente, chiavi della cassetta repertate nell'abitazione dei coniugi De Matteis, registro accessi che mostrava 11 accessi compiuti esclusivamente da Patrizia Griggio (delegata), prossimità della filiale alla residenza dei De Matteis, assenza di evidenze che l'anziano fosse fisicamente impossibilitato ad accedere, documenti rinvenuti nell'ufficio dei De Matteis che dimostravano confusione patrimoniale e conteggi di compensi riconducibili ai coniugi, e la corrispondenza tra la somma trovata e quanto rivendicato come compenso. Per tali ragioni il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la ritenuta riferibilità del denaro a De Matteis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente il sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari; qui è il presupposto del sequestro della somma nella cassetta di sicurezza come possibile provento/risultato del reato
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiede che le decisioni cautelari siano adeguatamente motivate; il ricorrente denunciava carenza motivazionale ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse presente e aderente agli argomenti svolti
riguarda l'appello cautelare; la censura riguardava la mancata considerazione di deduzioni nell'appello cautelare, ma la Corte ha ritenuto la questione trattata e motivata dal giudice dell'appello cautelare
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
principio per la valutazione delle prove indiziarie: gli indizi devono essere valutati nel loro complesso; la Corte ha ritenuto che la combinazione degli indizi raggiungesse il grado di gravità, precisione e concordanza richiesto
Giurisprudenza della Cassazione (es. sentenza n. 28583/2019 e plurime sezioni citate)
richiamata dalla difesa quale parametro sul tema dell'onere probatorio circa la riferibilità dei beni all'indagato; la Corte ha comunque ritenuto che, alla stregua degli elementi indiziari raccolti, l'onere del PM fosse adempiuto mediante presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti
Massime di principio
- La titolarità formale di una cassetta di sicurezza non esclude la possibilità di sequestro se esistono elementi indiziari che dimostrino l'interposizione fittizia; la prova è valutata nel suo insieme
- L'onere probatorio primario circa la riferibilità dei beni all'indagato grava sul Pubblico Ministero, che può avvalersi di presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti per dimostrare la disponibilità effettiva del bene da parte dell'indagato
- I fattori rilevanti che possono indicare interposizione fittizia includono: sproporzione tra redditi e valore dei beni, chiavi o documentazione della cassetta rinvenute presso l'indagato, registro accessi che dimostri chi effettivamente apriva la cassetta, prossimità logistica della filiale, documentazione che mostri confusione patrimoniale o rapporti economici stretti tra intestatario formale e indagato, e la natura in contanti della somma (possibile provento)
- La difesa del terzo intestatario deve fornire elementi concreti e nuovi per scalfire il quadro indiziario; semplici riproposizioni di censure già valutate possono comportare l'inammissibilità del ricorso per genericità
- Nelle fasi cautelari il giudice può fondarsi su prove indirette purché dotate di gravità, precisione e concordanza per sostenere la ritenuta disponibilità dell'indagato sul bene
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