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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1165/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello contro la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Velletri (20/07/2021). Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali (art. 591, comma 3 e art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p.), sostenendo che l'inammissibilità avrebbe dovuto essere dichiarata con ordinanza e non con sentenza; rilevava inoltre che, essendosi la Corte riservata il deposito della motivazione entro il termine ex art. 544, comma 3 c.p.p. e avendola depositata prima (16/05/2023), non avrebbe potuto disporre l'immediata esecutività della sentenza di primo grado. Chiedeva infine la correzione di errori materiali (errata indicazione del G.U.P. e errore di data nel deposito dell'atto di appello nella motivazione: "23/11/2023" invece di "23/11/2021").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non specificasse la sanzione processuale conseguente alla presunta violazione (richiesta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) e che la Corte di appello potesse legittimamente pronunciare l'inammissibilità con sentenza ai sensi dell'art. 591, comma 4 c.p.p. Ha inoltre confermato che la declaratoria di immediatezza esecutiva non è viziata dal fatto che la motivazione sia stata riservata o depositata successivamente, poiché la presentazione di un'impugnazione tardiva non impedisce il passaggio in giudicato e l'esecuzione della sentenza di primo grado. La Cassazione ha inoltre dichiarato di non poter correggere gli errori materiali contestati atteso l'esito inammissibile del ricorso (art. 130, comma 1 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    «l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento»

    Consente alla Corte di appello di dichiarare l'inammissibilità anche con sentenza se non è stata già rilevata con ordinanza; prevede inoltre la possibilità di dichiarare l'esecutività immediata della sentenza di primo grado.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale rilevante per la forma del provvedimento, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in mancanza di specifica indicazione della sanzione o del pregiudizio derivante.

  • art. 544, comma 3 cod. proc. pen.

    Regola il termine per il deposito della motivazione; la Corte ha osservato che il deposito anticipato non impedisce la declaratoria di immediatezza dell'esecuzione quando l'impugnazione è tardiva.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce le censure ammissibili in cassazione (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza): la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato la sanzione prevista dalla norma violata, rendendo il motivo inammissibile.

  • art. 648 e art. 591, comma 2 cod. proc. pen.

    Coordinati, implicano che una impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e che la sentenza di primo grado può essere eseguita anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità.

  • art. 130, comma 1 ultimo periodo cod. proc. pen.

    Prevede che la Corte di cassazione non possa procedere alla correzione diretta di errori materiali quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha rilevato l'impossibilità di correggere gli errori denunciati nel merito del verbo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente a tale versamento (euro 3.000).

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamato come non applicabile per la correzione dei casi indicati dal ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione tardiva può essere pronunciata in qualsiasi grado e con sentenza se non è stata già rilevata con ordinanza (art. 591 c.p.p.): la forma (ordinanza vs sentenza) non determina di per sé la nullità del provvedimento.
  • La presentazione di un'impugnazione tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; la sentenza può essere eseguita anche prima della pronuncia che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Per far valere una violazione di norme processuali in cassazione è necessario indicare la sanzione processuale specifica (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) o il pregiudizio concreto derivante; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, generalmente non può procedere direttamente alla correzione di errori materiali denunciati nel ricorso stesso; tali correzioni devono essere chieste e agite nei modi e nei tempi processuali utili.
  • Errori formali come inesattezze nella indicazione dell'organo giudicante o nelle date sono correggibili, ma la possibilità di ottenerne la correzione dipende dallo stato e dall'ammissibilità del ricorso: se il ricorso è inammissibile, difficilmente si otterrà correzione in Cassazione.
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente improcedibile può essere condannato alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende.

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