Cassazione Penale, Ordinanza n. 10626/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non indicava in modo specifico quali fossero gli elementi di fatto o di diritto censurati rispetto a una motivazione giudicata logicamente corretta. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che, trattandosi di truffa commessa nel 2017, il termine sarebbe decorso; la Corte ha però rilevato che la truffa era aggravata dalla recidiva reiterata, con conseguente permanenza del termine prescrizionale alla data della sentenza di appello e anche al momento della decisione di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specificamente argomentato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione non era decorso per effetto dell'aggravante della recidiva reiterata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve contenere indicazioni specifiche e non generiche, tali da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le censure e di esercitare il sindacato richiesto.
prescrizione del reato
trattandosi di truffa aggravata dalla recidiva reiterata il termine di prescrizione non risultava decorso alla data della sentenza di secondo grado, né ad oggi
Nel caso di truffa aggravata dalla recidiva reiterata, il termine prescrizionale non era maturato né al momento della sentenza di appello né al momento della decisione di legittimità.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso discende dalla mancanza di specificità dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano meramente assertivi o generici e non consentano di comprendere quali profili della motivazione o della decisione siano effettivamente censurati.
- La censura alla motivazione sulla responsabilità deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio controllo.
- La deduzione della prescrizione è infondata quando, per effetto di circostanze aggravanti rilevanti ai fini del termine prescrizionale, il reato non risulti ancora estinto alla data della decisione impugnata.
- In presenza di recidiva reiterata, occorre verificare il termine di prescrizione applicabile senza assumere automaticamente il decorso del tempo dalla sola data di commissione del fatto.
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