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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10566/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo, con i primi due motivi, vizi di motivazione e contraddittorietà/illogicità della decisione sulla responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato le prove, con particolare riferimento alla credibilità della teste Vella Ramona. Con il terzo motivo ha contestato l'insussistenza dell'elemento soggettivo, lamentando che non fosse stata dimostrata la sua consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi tendessero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, e che il terzo motivo fosse una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, prive di specificità effettiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la possibilità di sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella compiuta nei gradi di merito, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era stata esplicitata e fondata su corretti argomenti giuridici; quanto al dolo, ha osservato che la ricorrente si limitava a reiterare censure già respinte in appello sulla consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la conseguenza economica prevista dalla norma, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    La decisione richiama, in via implicita, il tema della valutazione della prova e dell'apprezzamento delle fonti dichiarative da parte del giudice di merito, non rinnovabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione dell'attendibilità dei testimoni, se la sentenza di merito ha dato conto in modo logico delle ragioni del proprio convincimento.
  • Il vizio di motivazione non può essere fondato su una mera contrapposizione tra la lettura difensiva delle prove e quella accolta dal giudice di merito, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di fatto.
  • Le censure sull'elemento soggettivo devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la pedissequa riproposizione di doglianze già disattese in appello integra un motivo solo apparente e, quindi, inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non enuncia una critica argomentata effettivamente riferita alla decisione impugnata, ma si limita a reiterare contestazioni generiche o già esaminate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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