Cassazione Penale, Ordinanza n. 17420/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia riguarda ricorsi proposti contro l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso, resa in sede di giudizio di rinvio, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca già disposta nei confronti di tre soggetti. I ricorrenti deducevano: 1) mancato avviso dell'udienza alle parti e al difensore; 2) incompetenza della Corte di appello di Campobasso, che si sarebbe dovuta individuare nella Corte di appello di L'Aquila; 3) ulteriori censure connesse alla richiesta di revoca della confisca alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, sostenendo l'assenza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni, il mancato accertamento dei reati fonte di reddito e vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). La Corte rileva che il primo motivo è generico e non riscontrato dagli atti; che il secondo è inammissibile perché il provvedimento impugnato è stato emesso in rinvio dopo un precedente annullamento per incompetenza; che i motivi successivi ripropongono questioni già esaminate e non si confrontano con la motivazione del provvedimento, il quale valorizzava la riconducibilità della pericolosità sociale all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, non incisa dalla declaratoria di incostituzionalità limitata alla lett. a), e sottolineava l'assenza di prove nuove o di concrete cause idonee a incidere sul giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto generico e non riscontrato il primo motivo, inammissibile il secondo per la pregressa statuizione sulla competenza nel giudizio di rinvio, e non autosufficienti/non confrontati con la motivazione impugnata gli ulteriori motivi relativi alla revoca della confisca dopo Corte cost. n. 24/2019. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011
non interessata dalla declaratoria di incostituzionalità limitata all'ipotesi di cui alla lett. a)
La pericolosità sociale posta a fondamento della confisca era ricondotta a una fattispecie di pericolosità non colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dai ricorrenti.
Corte cost. n. 24/2019
La decisione costituzionale è stata richiamata per sostenere la revoca della confisca, ma la Corte di cassazione ne ha escluso l'incidenza sul caso concreto perché riferita a un'ipotesi diversa da quella rilevante nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando deduce un vizio processuale in modo del tutto generico, senza specificare in concreto quali parti non abbiano ricevuto l'avviso e senza trovare riscontro negli atti di causa.
- In sede di giudizio di rinvio non è ammissibile riproporre in via astratta l'eccezione di incompetenza territoriale già definita dal precedente annullamento della Corte di cassazione.
- La richiesta di revoca di una confisca di prevenzione fondata su una pronuncia della Corte costituzionale è infondata se la misura era basata su una diversa ipotesi di pericolosità sociale non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità.
- Le censure contro il provvedimento impugnato devono confrontarsi puntualmente con la sua motivazione; la mera riproposizione di questioni già esaminate o l'allegazione di vizi motivazionali senza indicare nuove prove o concrete cause incidenti sul giudicato non supera il vaglio di ammissibilità.
- In assenza di prove nuove o di elementi concreti idonei a incidere sul giudicato, non può essere accolta l'istanza di revoca della confisca di prevenzione.
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