Cassazione Penale, Sentenza n. 45094/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale. La difesa contestava che i giudici del merito avessero confuso le due ipotesi alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.: la sottrazione/distruzione dei libri e delle scritture contabili (che richiede dolo specifico volto a danneggiare i creditori) e la mera tenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio (punibile a titolo di dolo generico). Si sosteneva inoltre l'insufficiente prova della sottrazione effettiva e della notifica al prevenuto delle intimazioni del curatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché riproponeva ragioni già discusse e non confutate, senza articolare un'adeguata correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata. Sul merito ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la condotta dell'imputato rientrava nella prima ipotesi di bancarotta documentale (sottrazione/distruzione delle scritture) con dolo specifico, alla luce della redazione del bilancio 2010 basata su scritture poi fatte scomparire e del fatto che la maggior parte del passivo derivava da operazioni successive non annotate. Ha inoltre osservato che l'obbligo dell'amministratore di consegnare le scritture ex art. 16 legge fall. sussiste indipendentemente dalla effettiva ricezione delle intimazioni e che la sanzione dell'art. 220 legge fall. è assorbita dalla più grave fattispecie di bancarotta documentale. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Prevede due ipotesi alternative di bancarotta documentale: la sottrazione/distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico di danno ai creditori) e la tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio (dolo generico). La Corte ha ritenuto sussistere la prima ipotesi nel caso concreto.
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
Norma sulle pene accessorie; la Corte di appello aveva ridotto la durata delle pene accessorie applicate al condannato. La Cassazione non ha annullato tale valutazione nel provvedimento di inammissibilità.
Attribuisce all'amministratore l'onere di consegna delle scritture contabili al curatore; la Corte ha ritenuto questo obbligo perentorio e non condizionato alla ricezione di specifiche intimazioni.
Prevede la sanzione per l'inadempimento dell'obbligo di consegna delle scritture; nel caso concreto tale sanzione è stata ritenuta assorbita dalla fattispecie più grave di bancarotta documentale.
art. 591, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle censure rispetto alle motivazioni della decisione impugnata; la Corte ha applicato tale principio per rigettare il ricorso.
Massime di principio
- Quando le scritture contabili risultano utilizzate per redigere un bilancio e successivamente non sono reperibili, il giudice può inferire la sottrazione o distruzione e il dolo specifico diretto a danneggiare i creditori, specie se il passivo deriva da operazioni successive non annotate.
- Le due ipotesi di bancarotta documentale dell'art. 216, comma 1, n. 2 vanno distinte: la sottrazione/distruzione richiede dolo specifico (intento di arrecare danno ai creditori), mentre la mera tenuta in modo inidoneo alla ricostruzione del patrimonio è punita a titolo di dolo generico.
- L'obbligo di consegna delle scritture contabili grava sull'amministratore ex art. 16 legge fall.; l'assenza di prova di una specifica intimazione da parte del curatore non esclude responsabilità se l'amministratore non adempie al proprio obbligo.
- La sanzione di cui all'art. 220 legge fall. per omissione nella consegna delle scritture può essere assorbita da una fattispecie più grave di bancarotta documentale se sussistono elementi che configurano quest'ultima.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice del merito; la semplice riproposizione di censure già esaminate senza adeguata disamina porta all'inammissibilità per aspecificità.
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