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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21549/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impieri impugnava la conferma della condanna (reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 23 l. 110/1975, art. 648 c.p., art. 697 c.p.) deducendo: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove per aver condannato sulla base di un unico indizio (possesso della chiave del casolare) senza considerare le versioni alternative dei testi della difesa; (2) violazione del principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' perché la prova sarebbe insufficiente; (3) mancato esercizio del potere di integrazione probatoria in appello (richiesta di sentire la madre e di una perizia dattiloscopica); (4) vizio di motivazione nel rigetto dell'istanza di pene sostitutive (detenzione domiciliare), non avendo la Corte valutato adeguatamente il percorso rieducativo del condannato e avendo dato rilievo a precedenti che sarebbero risalenti o estinti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi (il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del compendio probatorio se non per manifesta illogicità, la rinnovazione in appello è discrezionale e la mancata perizia dattiloscopica non costituisce per sé motivo di cassazione). Ha invece accolto il quarto motivo: la motivazione della Corte d'appello sul rigetto della richiesta di detenzione domiciliare è risultata insufficiente e generica, non consentendo di comprendere se e come siano stati applicati i criteri dell'art. 58 l. n. 689/1981 (rieducazione, prevenzione della recidiva, adeguatezza delle prescrizioni) tenuto conto della tipologia della pena sostitutiva richiesta. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale punto e rinviata per nuovo esame sull'istanza di pene sostitutive; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi in Cassazione ai termini fissati; il controllo sulla valutazione della prova è ristretto e non consente la rivalutazione libera delle risultanze di merito

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice d'appello il potere discrezionale di disporre o meno la rinnovazione dell'istruttoria; la decisione deve essere motivata e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta illogicità

  • art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981

    “il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”

    Riconosce un potere discrezionale del giudice nel concedere o meno pene sostitutive; la decisione deve motivare in relazione ai tre criteri fondamentali (rieducazione, prevenzione della recidiva, idoneità delle prescrizioni) e la motivazione deve essere adeguata soprattutto se si rifiuta una misura caratterizzata da forte contenimento come la detenzione domiciliare

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale criterio da considerare ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive (comportamento e personalità del condannato, precedenti, ecc.)

  • art. 20-bis cod. pen.

    Indica le misure alternative alla detenzione; richiamato per sottolineare che la detenzione domiciliare è la pena sostitutiva maggiormente contenitiva e dunque merita specifica valutazione

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'estinzione di precedenti penali; l'esistenza di un reato estinto pesa in modo diverso nella valutazione della gravità e dell'idoneità della pena sostitutiva

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della gravità, precisione o concordanza degli indizi, salvo che emerga una manifesta illogicità o un travisamento non contestabile delle dichiarazioni
  • La decisione di non disporre rinnovazione dell'istruttoria in appello è discrezionale: il giudice deve motivare la scelta e la Cassazione verifica solo la presenza di una motivazione logicamente fondata
  • La mancata esecuzione di una perizia (es. dattiloscopica) non costituisce automaticamente motivo di cassazione, essendo la perizia un mezzo neutro la cui mancata esecuzione rientra nella discrezionalità del giudice, salvo che la sua assenza abbia reso la decisione manifestamente illogica
  • Quando si rigetta una richiesta di pena sostitutiva, il giudice deve applicare e valutare esplicitamente i criteri di legge (rieducazione, prevenzione della recidiva, adempimento delle prescrizioni) e motivare in relazione alla specifica misura richiesta: una motivazione generica può comportare annullamento e rinvio
  • La gravità del reato e i precedenti possono giustificare il rifiuto delle pene sostitutive, ma il loro peso va calibrato sulla natura della misura richiesta (es. la detenzione domiciliare è particolarmente contenitiva e richiede motivazioni specifiche per ritenere la sua inadeguatezza)
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il nuovo esame riguarda esclusivamente i profili indicati dalla Cassazione; il giudice di merito deve integrare la motivazione secondo le indicazioni della Suprema Corte

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