Cassazione Penale, Sentenza n. 17692/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere, deducendo: 1) indeterminatezza della domanda cautelare e mancata impugnazione del punto relativo alle esigenze cautelari per il reato di detenzione e porto di arma da fuoco (sub 9); 2) vizio di motivazione e violazione di legge per asserzioni del Tribunale che avrebbero attribuito a Zecca, oltre al ruolo di mandante, anche quello di esecutore materiale dell'agguato e il mutamento del proposito criminoso in animus necandi, non sostenute dal dato probatorio (chat, tabulati); 3) erronea qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio (art. 56, 575 c.p.) nonostante le lesioni fossero localizzate in zone non vitali e mancanza dell'animus necandi; 4) errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) contestando che si tratti di scontro tra clan mafiosi e non di semplice contrasto tra gruppi per le piazze di spaccio; 5) illegittimità dell'attribuzione del reato di detenzione/porto di armi al mero mandante (sub 9) per assenza di disponibilità materiale delle armi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo con riferimento al delitto sub 8 (tentato omicidio) ritenendo fondate le censure sulla carenza motivazionale del Tribunale circa: la qualificazione della condotta come tentato omicidio anziché lesioni, la mancata e precisa ricostruzione delle traiettorie e dei punti di impatto dei colpi, l'asserito mutamento del proposito criminoso e l'attribuzione del ruolo di esecutore materiale a Zecca basata su argomentazioni assertive (es. assenza di chat). Per questi profili ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Giudice a quo per un nuovo esame (ricostruzione del ruolo concreto di Zecca, qualificazione fra tentato omicidio o lesioni, attribuzione dei singoli segmenti di condotta ai concorrenti e, se confermata la sussistenza del reato sub 8, valutazione della attualità delle esigenze cautelari). Sono state invece rigettate le censure relative all'aggravante del metodo mafioso e alla gravità indiziaria sul reato sub 9 (detenzione/porto di armi), con conferma che anche il mero mandante può concorrere nel delitto di detenzione/porto ove abbia partecipato alla ideazione e preparazione dell'uso delle armi.
Norme richiamate
Richiamato nella censura sulla indeterminatezza della domanda cautelare; la Corte ritiene che, alla luce degli atti e dell'atto di appello, la domanda era sufficientemente riferibile alla contestazione provvisoria nella sua ampiezza
Norma sul riesame: richiamata rispetto all'appello del Pubblico Ministero e alla legittimità della riproposizione del teorema accusatorio in sede di appello cautelare
Citato nella impugnazione formale; contestazione sulla regolarità dell'atto di impugnazione (menzionato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura sull'indeterminatezza complessiva)
Richiamato nella contestazione del vizio di motivazione per illogicità e omissione; la Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla carenza motivazionale sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio
Norma sulla punibilità come tentato: rilevante per la valutazione se l'azione era idonea ex ante a cagionare la morte; la Corte ha ritenuto che occorra rigorosa ricostruzione della dinamica per qualificare ex ante l'idoneità
Delitto di omicidio (e tentato): centrale nella disputa fra qualificazione come tentato omicidio o come lesioni aggravate dall'uso di arma; la Corte ha disposto nuovi accertamenti motivati
Aggravante del metodo mafioso: la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito corretta e non censurabile, valorizzando dichiarazioni di collaboratori e contesto di scontro tra sodalizi per il controllo del territorio
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023 (Rv. 285785 - 01)
Richiamata per il principio secondo cui la partecipazione all'ideazione e preparazione di un reato da commettere con armi integri il concorso nel reato di detenzione/porto anche in assenza di intervento materiale durante la fase esecutiva
Massime di principio
- Per qualificare un fatto come tentato omicidio anziché come lesioni aggravate dall'uso di arma è necessaria una ricostruzione dettagliata della dinamica dei colpi (traiettoria, punto e altezza di impatto) e una motivazione rigorosa sul 'mutamento del proposito criminoso' o sull'animus necandi.
- L'assenza di comunicazioni intercettate che provino l'assoldamento di un complice non può di per sé costituire prova certa della presenza del mandante sul luogo del fatto: le conclusioni sull'esecutore materiale devono essere fondate su elementi diretti e non assertivi.
- La qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso può reggersi su elementi di contesto e su dichiarazioni concordanti di collaboratori, purché tali elementi siano adeguatamente valorizzati e motivati.
- Ai fini del reato di detenzione/porto di arma, la giurisprudenza ammette il concorso anche del mero mandante se rilevante la sua partecipazione all'ideazione e alla preparazione dell'uso delle armi; pertanto l'assenza di disponibilità materiale non esclude automaticamente la responsabilità per tali reati.
- In sede cautelare il prospettare nuovamente, da parte del P.M., di un diverso quadro accusatorio è ammissibile se le argomentazioni sono effettivamente riproposte e risultano dagli atti, ma il giudice del riesame deve motivare con rigore ogni mutamento di qualificazione e di valutazione delle esigenze cautelari.
- Quando si contestano misure cautelari basate su valutazioni complesse (ruolo nel fatto, intenzione, pericolosità), il rimedio più probabile in caso di carenze motivazionali è l'annullamento con rinvio per un esame più approfondito e motivato.
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