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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22961/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/12/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha revocato ex tunc l'affidamento in prova concesso a BEN KAHLA Salem. Il ricorrente era stato ammesso all'affidamento in prova (ordinanza del 20/02/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Brescia) ma il 16/06/2023 era stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di hashish; il giudizio di primo grado si era concluso con condanna a 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (impugnata in appello). Il difensore ha dedotto vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 47 ord. pen. (contestando che non sia stata adeguatamente valutata la non eccessiva gravità del fatto e la scrupolosa osservanza precedente delle prescrizioni, e criticando la revoca ex tunc anziché ex nunc) e la mancata valutazione della richiesta di sostituzione dell'affidamento con la detenzione domiciliare, formulata con memoria del 13/11/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Catania abbia fornito motivazione logica, coerente ed esaustiva per disporre la revoca ex tunc dell'affidamento in prova: il nuovo episodio delittuoso, confermato da sentenza di condanna in primo grado e inserito nel quadro di precedenti irrevocabili per reati in materia di stupefacenti, è stato considerato di gravità tale da rivelare l'assenza fin dall'origine di una reale adesione al percorso rieducativo. La Corte ha inoltre valutato che le deduzioni difensive contenute nella memoria del 13/11/2023 erano state effettivamente esaminate e ritenute inidonee a modificare il giudizio di grave incompatibilita. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa per comportamento incompatibile, deve determinare la residua pena da espiare esercitando un apprezzamento discrezionale che tenga conto della durata delle limitazioni patite e del comportamento complessivo del condannato; la revoca puo essere retroagita ex tunc quando la condotta dimostra che non vi era reale adesione al percorso rieducativo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987

    Principio affermato: occorre valutare caso per caso le conseguenze della revoca dell'affidamento in prova, considerando la variabilita delle situazioni e i principi di proporzionalita e individualizzazione; la valutazione deve tener conto sia del periodo di prova osservato sia della gravita oggettiva e soggettiva della condotta che ha determinato la revoca.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez.1 n.36470/2021, n.9314/2014 e altre)

    Confermata la linea secondo cui la decorrenza della revoca puo essere retroattiva se la condotta è sintomatica di una intenzione fin dall'inizio di non aderire al percorso rieducativo; i criteri rilevanti sono la gravita oggettiva e soggettiva del fatto, il comportamento durante il periodo di prova e l'incidenza delle prescrizioni imposte.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova puo essere disposta ex tunc quando il nuovo episodio delittuoso, valutato nel suo contesto e alla luce del comportamento precedente e dei precedenti penali, rivela che il beneficiario non aveva realmente intenzione di seguire il percorso rieducativo.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e proporzionato: valutare la gravita oggettiva e soggettiva della violazione, il rispetto delle prescrizioni durante il periodo di prova e l'effettivo impatto delle limitazioni gia subite.
  • Le deduzioni difensive e le richieste di misure alternative sostitutive (es. detenzione domiciliare) devono essere esaminate e menzionate nel provvedimento; la mera presentazione non impedisce la revoca se il giudice ritiene, con motivazione, che la condotta sia incompatibile con la prosecuzione della misura.
  • Quando esistono plurimi precedenti e la condotta recente è omogenea con il passato criminale, il giudice puo desumere una volontà continuativa di delinquere e giustificare una revoca retroattiva.
  • In sede di impugnazione il ricorrente deve articolare censure capaci di mettere in crisi la congruenza della motivazione; rilievi generici non sono sufficienti a rimuovere un provvedimento ben motivato.

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