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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27394/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con unico motivo: mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Si è censurata la motivazione della Corte territoriale, sostenendo che sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi della tenuità del fatto, alla luce dell'entità della pena edittale, dell'incensuratezza dell'imputato, dell'occasionalità della condotta e della particolare tenuità dell'offesa. Si contestava inoltre la qualificazione della particolare intensità del dolo, richiamando la collaborazione del ricorrente (ammissione spontanea e consegna del contrassegno contraffatto), la modalità del falso e la sua riconoscibilità, la mancanza di abitualità e l'argomentazione secondo cui l'offesa si sarebbe tradotta principalmente nella privazione di un posto auto e non in un'offesa rilevante alla fede pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. sulla base della particolare intensità del dolo: la decisione di secondo grado ha valorizzato elementi di fatto (tra cui la contraffazione posta in essere dopo l'elevazione di una contravvenzione, il ritiro del pass falso dal deposito e la sua ri-esposizione) che dimostrano una condotta non meramente tenue. La Suprema Corte ha richiamato il criterio che il giudizio sulla tenuità dell'offesa si effettua con riferimento agli elementi di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., indicando che non è necessario esaminare tutti i parametri ma quelli ritenuti rilevanti, e ha escluso che la censura prospettata fosse idonea a mettere in discussione l'apprezzamento di merito. Per l'evidente inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Norma relativa al reato connesso alla contraffazione del contrassegno; costituisce la fattispecie penalmente rilevante contestata all'imputato.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 477 come titolo di reato per la contraffazione del pass usato per la sosta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui è stata valutata ed esclusa dalla Corte di appello sulla base della particolare intensità del dolo e dell'offensività della condotta.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Fornisce i criteri per valutare la gravità dell'offesa e la determinazione della pena; richiamato come parametro per il giudizio sulla tenuità ex art. 131-bis. La Corte ha osservato che non è necessaria la disamina di tutti i parametri, ma l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sulla non menzione della condanna; richiamata nel provvedimento di primo grado che ha disposto la non menzione insieme alla condanna.

  • art. 616 cod. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e all'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; usata per condannare il ricorrente al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020 n. 176

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Procuratore generale; non incide sul merito ma contestualizza la partecipazione dell'ufficio requirente nella fase di cassazione.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si fonda sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; il giudice può indicare solo i parametri ritenuti rilevanti non essendo sempre necessario esaminarli tutti.
  • La Corte di cassazione sindaca limitatamente la correttezza dell'interpretazione giuridica e non rientra nel merito quando si tratta di valutazioni discrete di offensività e intensità del dolo svolte dal giudice di merito, salvo vizi di diritto.
  • Comportamenti che dimostrano pianificazione o reiterazione (ad es. contraffazione posta in essere dopo una sanzione e riutilizzo del pass) possono escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità, in quanto indicativi di particolare intensità del dolo.
  • La collaborazione dell'imputato (ammissione e restituzione dell'oggetto falso) e altri elementi attenuanti non determinano automaticamente la non punibilità per tenuità se la valutazione complessiva della condotta rimane di significativa offensività.
  • Le censure che si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito sono, di norma, inammissibili in cassazione; per ottenere successo è necessario individuare un vizio di diritto o un'erronea applicazione dei criteri normativi.

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