Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20663/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti dell'imputato per il reato di truffa. Avverso tale decisione l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione personalmente, cioè senza ministero difensivo. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e per i provvedimenti emessi sotto il suo vigore, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina difetto di legittimazione del ricorrente e quindi inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo sussistente un difetto di legittimazione processuale perché il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È la fattispecie penale oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile per ragioni evidenti.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Impone, per il ricorso per cassazione, la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile dopo la riforma del 2017.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2017, il ricorso contro un provvedimento emesso nel vigore della novella deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione integra difetto di legittimazione ed è causa di inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo evidente, la Corte può definirlo de plano senza instaurare il contraddittorio camerale ordinario.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile profilo di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.