Cassazione Civile, Sentenza n. 32568/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul diritto dei lavoratori, originariamente dipendenti dell'Ente Foreste e poi transitati ex lege all'Agenzia Forestas, a ottenere dalla Fondazione ENPAIA le somme accantonate nel "conto individuale" e il TFR. La Corte d'appello aveva escluso il TFR e riconosciuto il diritto alla liquidazione del conto individuale in favore dei lavoratori ritenendo che, a seguito della soppressione dell'Ente Foreste e del subentro dell'Agenzia Forestas (classificata come ente pubblico non economico e inquadrata dall'INPS), gli obblighi contributivi verso ENPAIA fossero venuti meno e la copertura assicurativa ENPAIA fosse cessata. ENPAIA ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ENPAIA. Ha confermato che la materia della previdenza sociale è di competenza statale (art.117, co.2 Cost.) e che le disposizioni legislative regionali o la contrattazione collettiva non possono derogare al regime previdenziale imposto dalla normativa statale. Ha interpretato l'art.3, lett. f) della legge n.1655/62 nel senso che l'obbligo contributivo ad ENPAIA per enti pubblici sussiste solo quando l'ente eserciti imprese o aziende agricole con carattere imprenditoriale (art.2135 c.c. — requisito dell'economicità). L'Agenzia Forestas è stata ritenuta priva del requisito imprenditoriale (non soggetta al principio di economicità, finanziata prevalentemente con contributi pubblici), per cui non competeva l'iscrizione ad ENPAIA. Quanto al regolamento ENPAIA (art.6), la Corte ha confermato che la liquidazione del conto individuale è collegata alla cessazione della copertura assicurativa presso ENPAIA (continuità della copertura è il dato dirimente) e non richiede necessariamente la cessazione del rapporto di lavoro in senso formale; pertanto la liquidazione era dovuta nella fattispecie. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, co. 2
Attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale; pertanto le norme regionali non possono imporre un regime previdenziale diverso da quello statale.
Legge 1655/1962, art. 3, lett. f)
"dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: … f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate"
L'obbligo contributivo all'ENPAIA per enti pubblici sussiste solo limitatamente alle imprese o aziende agricole effettivamente esercitate dall'ente; è necessario il requisito dell'imprenditorialità (economicità oggettiva) per far scattare l'iscrizione ad ENPAIA.
Codice Civile, art. 2135
Definisce l'attività agricola e il concetto di impresa agricola; la Corte richiede il requisito dell'imprenditorialità (economicità/produzione di ricavi) per applicare l'art.3 lett. f) della legge 1655/62.
Regolamento ENPAIA approvato con decreto interministeriale 19.11.1996, art. 6
"1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto"
La liquidazione del conto individuale è prevista sia al raggiungimento dell'età pensionabile che in casi specifici antecedenti; la Corte interpreta l'art.6 nel senso che il dato dirimente è la cessazione della copertura assicurativa presso ENPAIA (continuità della copertura): se la copertura ENPAIA si è interrotta per il passaggio del lavoratore ad altro ente di previdenza, il conto diviene liquidabile.
Codice Civile, art. 2115, co. 3
Sottolinea il carattere inderogabile di talune disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza; ne consegue che la fonte negoziale (CCNL) non può derogare a regole imperative statali in materia previdenziale.
Legge regionale istitutiva dell'Agenzia Forestas (L.R. n.6/2016 e successive)
La normativa regionale che rinvia al CCNL o prevede regole gestionali diverse non può incidere sul regime previdenziale statale: la qualificazione dell'Agenzia come struttura non imprenditoriale determina l'esclusione dall'obbligo contributivo ENPAIA.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater
Richiamato in ordine agli aspetti processuali e contributo unificato; la Corte attesta l'esistenza dei presupposti per il raddoppio, se dovuto.
Massime di principio
- La competenza in materia di previdenza sociale è statale: le leggi regionali e i contratti collettivi non possono imporre deroghe al regime previdenziale previsto dalla normativa statale.
- L'iscrizione obbligatoria a ENPAIA per dipendenti di enti pubblici sussiste solo se l'ente esercita imprese o aziende agricole con carattere imprenditoriale (requisito di economicità ai sensi dell'art.2135 c.c.). Una struttura pubblica finanziata con risorse pubbliche e priva di obbligo di autofinanziamento non ha, di regola, carattere imprenditoriale e quindi non obbliga all'iscrizione ENPAIA.
- Per la liquidazione del "conto individuale" ENPAIA il dato decisivo è la cessazione della copertura assicurativa presso ENPAIA: se il rapporto assicurativo cessa (anche se il rapporto di lavoro prosegue sotto altro datore/inquadramento previdenziale diverso) il conto diventa liquidabile se ricorrono le condizioni previste dall'art.6 del regolamento.
- La contrattazione collettiva non può derogare a norme imperative di legge in materia previdenziale (art.2115 c.c. e principio di inderogabilità).
- Nei casi di soppressione dell'ente datore iniziale e di passaggio ex lege a un nuovo soggetto giuridico inquadrato in diverso regime previdenziale (es. INPS), il lavoratore può acquisire il diritto alla liquidazione delle somme accantonate presso l'ente previdenziale precedente se è venuta meno la sua copertura assicurativa presso tale ente.
- Le domande relative al trattamento di fine rapporto (TFR) e quelle relative al conto individuale vanno valutate separatamente: l'esito favorevole per il conto individuale non implica automaticamente la spettanza del TFR.
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