Cassazione Civile, Sentenza n. 32263/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cooperativa contesta la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo che, per la determinazione del premio dovuto, dovesse applicarsi il criterio della retribuzione effettiva introdotto dalla normativa del 2001 (legge n.142/2001 e d.lgs. n.423/2001). L'INAIL aveva invece richiesto integrazioni di premio per il periodo 2007-2011 calcolate sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori; la Cooperativa sostiene che per le cooperative di facchinaggio si applichi il "premio speciale unitario" di cui all'art. 42 del d.P.R. n.1124/1965 (attuato dal decreto ministeriale 15 luglio 1987), che determina un premio forfettario/pro-capite e non in base alla retribuzione effettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure (motivi dal secondo al sesto) sulla illegittima commistione dei criteri di calcolo del premio speciale unitario con i criteri retributivi ordinari. La Corte ha affermato la specialità e l'autonomia della disciplina di cui all'art. 42 d.P.R. 1124/1965 (e del decreto ministeriale 15/7/1987) e ha disposto la cassazione della sentenza d'appello nella parte indicata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione perché si conformi ai principi enunciati; ha inoltre richiamato che eventuali modifiche al regime dei premi speciali unitari possono avvenire solo tramite il decreto ministeriale adottato su delibera dell'INAIL (come avvenuto con il decreto del 6 settembre 2022), e non per applicazione diretta della disciplina generale posteriore.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n.1124/1965
Disciplina speciale e autonoma per alcune lavorazioni (es. cooperative di facchinaggio): i premi sono determinati con decreto ministeriale su delibera INAIL, secondo criteri alternativi a quelli ordinari e normalmente in misura fissa/pro-capite
art. 41 d.P.R. n.1124/1965
"retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali"
Fornisce i criteri per la determinazione dei premi ordinari basati sulla massa retributiva; si applica al regime ordinario, non ai premi speciali unitari salvo espresso richiamo
Decreto Ministeriale 15 luglio 1987
"Premi speciali unitari per l’assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative..."
Atto attuativo che fissa le tabelle e le misure del premio speciale unitario (minimale giornaliero fisso, pro-capite); regola l'attuazione pratica dell'art.42 e non può essere disapplicato dalla semplice intervenuta normativa generale
d.lgs. n.423/2001 e legge n.142/2001
Hanno introdotto parametri basati sulla retribuzione effettiva per il calcolo dei premi ordinari (equiparazione della posizione del socio lavoratore al dipendente), ma non abrogano automaticamente la disciplina speciale di cui all'art.42; non rileva l'applicazione automatica ai premi speciali unitari
Decreto Ministeriale 6 settembre 2022
"assoggetta al regime assicurativo ordinario... le cooperative di facchini"
Esempio di come la modifica del regime delle categorie soggette a premi speciali unitari debba avvenire tramite decreto ministeriale adottato su delibera INAIL; conferma la procedura prevista dall'art.42 per cambiare l'assetto normativo
art. 15 e art. 12 delle Preleggi
Richiamati in relazione ai principi di abrogazione e interpretazione della norma: confermano che una norma generale successiva non deroga automaticamente a una norma speciale anteriore senza chiaro intendimento normativo
Massime di principio
- I "premi speciali unitari" previsti dall'art.42 d.P.R. 1124/1965 costituiscono un regime speciale e autonomo rispetto al sistema ordinario fondato sulla retribuzione effettiva (art.41); non possono essere ricondotti ai criteri ordinari se non mediante la procedura legislativamente prevista (decreto ministeriale su delibera INAIL).
- L'intervento di norme successive che disciplinano il parametro retributivo (es. d.lgs. n.423/2001) non determina automaticamente l'abrogazione o la trasformazione del regime speciale salvo chiara e univoca disposizione testuale o procedurale che lo disponga.
- Qualsiasi modifica dell'applicabilità del premio speciale unitario (es. passaggio al regime ordinario) richiede l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art.42 previo atto deliberativo dell'INAIL; iniziative amministrative o interpretazioni dell'INAIL non sostituiscono tale procedimento.
- Nel contenzioso, una richiesta di restituzione di somme versate sulla base di un criterio diverso può essere rilevante, ma la valutazione dipende dall'effettiva sussistenza del regime speciale nel periodo contestato e dalla corretta procedura di modifica normativa o regolamentare.
- Sul piano processuale, l'appello che contesta la sentenza deve individuare chiaramente i punti di dissenso e fornire adeguata argomentazione (no formalismi sacramentali, ma necessaria chiarezza sui profili contestati); tuttavia l'ammissibilità non richiede la confutazione di ogni passaggio logico del primo giudice.
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