Cassazione Civile, Sentenza n. 32569/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La cooperativa impugnava gli avvisi INAIL di integrazione premi per il periodo 2007-2011, deducendo che il calcolo del premio speciale unitario per le cooperative di facchinaggio doveva restare basato sul meccanismo previsto dall'art. 42 del T.U. n.1124/1965 (premio fisso/pro capite stabilito da decreto ministeriale e aggiornato da circolari INAIL) e non sulla retribuzione imponibile minima introdotta dal d.lgs. n.423/2001. L'INAIL sosteneva invece che, a decorrere dal 1.1.2007, le modifiche del d.lgs. 423/2001 (artt. 1 e 3) obbligassero a ricalcolare il premio speciale ancorandolo alla retribuzione minima imponibile prevista dalla nuova normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso (assorbito il quinto), ritenendo che la disciplina speciale del premio unitario di cui all'art. 42 T.U. 1124/1965 (come regolata dal d.m. 15.7.1987) costituisca un regime autonomo e speciale rispetto all'art. 41 e che non possa essere modificata o "ibridata" con le norme del d.lgs. 423/2001 senza un espresso intervento regolamentare (decreto ministeriale su delibera INAIL). Pertanto la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva accolto l'impostazione dell'INAIL è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e decisione sulle spese.
Norme richiamate
Testo Unico n.1124/1965, art. 42
"per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente ... sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato"
La Corte interpreta l'art. 42 come disciplina speciale e autonoma rispetto all'art. 41: il premio speciale unitario è determinato tramite decreto ministeriale e ha natura di misura fissa (pro capite/minimale) regolata e modificabile solo da apposito decreto; non è suscettibile di essere ricalcolato ex lege sulla base delle modifiche introdotte dal d.lgs. 423/2001 senza intervento regolamentare.
Testo Unico n.1124/1965, art. 41
presupposto generale per la determinazione del premio ordinario (uso della massa retributiva effettiva o convenzionale)
L'art. 41 definisce il criterio generale (massa retributiva) per i premi ordinari; la Corte distingue espressamente questo regime da quello speciale dell'art. 42, limitando l'effetto delle modifiche legislative successive all'ambito dell'art. 41.
Decreto Legislativo n.423/2001, artt. 1 e 3
Le disposizioni ancorano, dal 1.1.2007, l'importo minimo della retribuzione imponibile ai fini contributivi; tuttavia la Corte ritiene che tali norme operino sul regime ordinario (art. 41) e non incidano automaticamente sul premio speciale unitario disciplinato da art. 42 senza modifica regolamentare.
Decreto Ministeriale 15.7.1987
"le misure di premio speciale unitario ... per i facchini riuniti in cooperative ... sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B"
Il d.m. costituisce l'atto attuativo che ha fissato il premio speciale unitario e il minimale giornaliero; la Corte afferma che solo un atto regolamentare analogo (decreto ministeriale su delibera INAIL) può modificarne gli importi o il meccanismo.
Decreto Legge n.338/1989 (conv. L. 389/1989), art. 1
Riferimento normativo usato per individuare l'importo della retribuzione minima imponibile richiamata dal d.lgs. 423/2001; non varia il principio di specialità del premio unitario.
Principio di diritto: art. 15 delle Preleggi (lex posterior generalis non derogat priori speciali)
La Corte applica questo principio per affermare che una norma generale successiva (d.lgs. 423/2001) non deroga a una norma speciale anteriore (art. 42 T.U.) se non sussiste incompatibilità tale da giustificare un'abrogazione tacita; qui non sussiste tale incompatibilità.
Massime di principio
- Il premio speciale unitario ex art. 42 T.U. 1124/1965 è un regime speciale e autonomo che si applica per determinate lavorazioni (es. cooperative di facchinaggio) e trova concretizzazione nei decreti ministeriali: non può essere ricalcolato o sostituito d'ufficio da criteri ordinari senza un intervento regolamentare.
- Le modifiche legislative successive che riguardano il criterio generale di determinazione del premio (art. 41) non si estendono automaticamente al regime speciale dell'art. 42; per cambiare il calcolo del premio speciale occorre un decreto ministeriale su delibera INAIL o una diversa fonte che manifesti chiara incompatibilità.
- Nel contenzioso con l'INAIL, se la posizione è regolata da una disciplina speciale (premio unitario), il datore/cooperativa può contestare richieste di ricalcolo basate su norme generali; la Cassazione può cassare le decisioni che hanno "ibridato" i regimi senza base normativa.
- La cooperativa che accetta i ricalcoli INAIL per motivi pratici (es. evitare sanzioni o mantenere il DURC) conserva comunque la possibilità di impugnare: la non contesa temporanea non annulla la valutazione di legittimità della pretesa.
- Per le amministrazioni/INAIL: le variazioni dei criteri di computo dei premi per categorie soggette a premi speciali devono essere attuate mediante provvedimenti regolamentari espliciti; altrimenti il rischio di annullamento giurisdizionale è alto.
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