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Ordinanza

Ordinanza n. 2623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 1024/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rimborso delle residue spese legali sostenute in un procedimento penale e richiesta di restituzione dell'anticipazione già erogata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento ministeriale che negava il rimborso di 24.893,61 euro di spese legali e imponeva la restituzione di 5.000 euro già corrisposti in acconto ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997. Ha sostenuto, per quanto emerge dall'ordinanza, l'applicabilità della disposizione in ragione dell'assoluzione nel procedimento penale. Il Consiglio di Stato ha esaminato, in sede cautelare, i presupposti del fumus boni iuris, verificando sia l'assenza di responsabilità penale sia la connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, condividendo la valutazione del TAR sull'insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'art. 18 del d.l. n. 67/1997 richieda non solo l'accertamento dell'assenza di responsabilità, risultante dalle formule assolutorie indicate, ma anche la connessione dei fatti con il servizio e i compiti d'ufficio. Tale requisito è escluso quando la condotta costituisca violazione dei doveri d'ufficio, sia stata posta in essere per ragioni personali o sia di per sé meritevole di sanzione disciplinare. Nel caso concreto, le condotte consistenti nell'anticipare o ritardare singole pratiche immigratorie in contrasto con la prassi o con disposizioni interne sono state ritenute non compiute nell'esercizio di un dovere istituzionale, né teleologicamente preordinate all'esclusivo perseguimento di finalità pubbliche. Non è stato ravvisato un nesso stringente tra la condotta oggetto dell'accusa penale e gli scopi istituzionali dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare, che è stato respinto dal Consiglio di Stato.

  • art. 18 d.l. n. 67/1997

    Il rimborso delle spese legali al dipendente pubblico assolto presuppone, oltre all'assenza di responsabilità, la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio; il beneficio non opera per condotte disciplinarmente rilevanti, contrarie ai doveri d'ufficio o riconducibili a ragioni personali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del d.l. n. 67/1997 richiede cumulativamente l'assenza di responsabilità dell'imputato e la connessione dei fatti contestati con l'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio.
  • La sola assoluzione penale non attribuisce automaticamente al dipendente pubblico il diritto al rimborso delle spese legali: occorre verificare l'effettiva strumentalità della condotta rispetto alle funzioni istituzionali e al perseguimento esclusivo di finalità pubbliche.
  • Il requisito della connessione con il servizio è escluso quando la condotta oggetto del procedimento penale costituisca di per sé violazione dei doveri d'ufficio, sia stata posta in essere per ragioni personali o sia meritevole di sanzione disciplinare, anche se in concreto è stata applicata soltanto una sanzione disciplinare di minore gravità.
  • Non rientrano nell'esercizio di un dovere istituzionale le condotte consistenti nell'alterare, anticipandole o ritardandole, pratiche amministrative in contrasto con la prassi o con disposizioni interne, quando non risultino teleologicamente preordinate all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoResponsabile del procedimento e competenzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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