Cassazione Civile, Ordinanza n. 21908/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione ex art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore d’ufficio di un imputato irreperibile. Dopo un primo arresto processuale per improcedibilità, la causa è stata più volte definita dalla Cassazione con rinvii al Tribunale di Bologna. In un precedente giudizio di rinvio il Tribunale aveva accolto l’opposizione ma aveva compensato le spese; la Cassazione ha cassato quella statuizione ritenendo ingiustificata la compensazione. Nel successivo giudizio di rinvio il Tribunale ha liquidato solo alcune voci di spese, omettendo di liquidare quelle relative a fasi anteriori del processo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 91, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c., oltre che dell’art. 112 c.p.c., per omessa liquidazione di tutte le spese dell’intero processo, sostenendo che il giudice del rinvio fosse tenuto a provvedere anche sulle spese delle precedenti fasi di merito; (2) nullità per omessa motivazione quanto alla mancata liquidazione delle anticipazioni/spese vive del giudizio di cassazione. Il Ministero ha resistito ai soli fini della discussione orale.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, dichiarando fondato il rilievo secondo cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere a una liquidazione complessiva delle spese di tutti i gradi e fasi, e non solo di alcune di esse. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché l’eventuale errore nella liquidazione delle spese vive non è censurabile con ricorso per cassazione, essendo rimediabile con correzione o revocazione. La decisione impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e liquida, in aggiunta alle spese già liquidate, le spese del primo giudizio di rinvio e del primo giudizio di legittimità. Quanto al presente giudizio, la Corte compensa le spese per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso introduttivo di opposizione al decreto di liquidazione
richiamato per affermare il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato per sostenere i poteri del giudice di rinvio nel provvedere sulle spese
richiamato come norma violata per omessa pronuncia sulla liquidazione di parte delle spese
indicato come rimedio per correggere errori nella determinazione delle spese vive
art. 21012/2010
citata come precedente che esclude il ricorso per cassazione per errori nella liquidazione delle spese vive
art. 16778/2015
citata come precedente conforme sulla non ricorribilità per cassazione dell’errore nella liquidazione delle spese vive
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione abbia investito la statuizione sulle spese, il giudice del rinvio deve procedere a una liquidazione complessiva delle spese dell’intero processo, comprensiva delle precedenti fasi di merito e dei gradi di legittimità, se ciò risulta dalla portata del decisum di cassazione e dalla sua motivazione.
- La lettura del dispositivo della pronuncia rescindente deve essere coordinata con la motivazione: se dalla motivazione emerge chiaramente l’intento di rimettere al giudice di rinvio il governo delle spese di tutti i gradi, una interpretazione meramente letterale e restrittiva del solo dispositivo è erronea.
- L’errore nella determinazione o nella mancata liquidazione delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione, ma va fatto valere mediante correzione dell’errore materiale o tramite revocazione del provvedimento che le ha liquidate.
- Se il ricorrente ottiene solo un accoglimento parziale e su altra censura il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità per soccombenza reciproca.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese dovute.
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