Cassazione Penale, Ordinanza n. 03289/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la carenza di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p., l'inammissibilità di censure che sollecitano una rivalutazione del merito e l'assenza di travisamenti decisivi della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata estorsione aggravata. I motivi deducevano, in sostanza, vizi nella prova della responsabilità penale e una diversa lettura delle emergenze probatorie, incluse le conversazioni intercettate. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e comunque non consentite in sede di legittimità, perché miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza evidenziare specifici travisamenti decisivi della prova. È stato inoltre richiamato il principio per cui la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità della motivazione.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici, pena l'inammissibilità; la specificità richiede correlazione con la motivazione della decisione impugnata.
La violazione dell'art. 192 c.p.p. è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., cioè come vizio motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Consente il sindacato di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione, non per una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata e si limita a formulazioni generiche o assertive.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una ricostruzione alternativa dei fatti diversa da quella accolta dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se l'errore è decisivo, cioè idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, e non quando si contesti semplicemente l'interpretazione delle risultanze processuali.
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito e non è censurabile in cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non costituisce un autonomo motivo di legittimità svincolato dal vizio di motivazione, ma deve essere veicolata entro i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
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