Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03289/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la carenza di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p., l'inammissibilità di censure che sollecitano una rivalutazione del merito e l'assenza di travisamenti decisivi della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata estorsione aggravata. I motivi deducevano, in sostanza, vizi nella prova della responsabilità penale e una diversa lettura delle emergenze probatorie, incluse le conversazioni intercettate. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e comunque non consentite in sede di legittimità, perché miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza evidenziare specifici travisamenti decisivi della prova. È stato inoltre richiamato il principio per cui la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici, pena l'inammissibilità; la specificità richiede correlazione con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 192 c.p.p.

    La violazione dell'art. 192 c.p.p. è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., cioè come vizio motivazionale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Consente il sindacato di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione, non per una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata e si limita a formulazioni generiche o assertive.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una ricostruzione alternativa dei fatti diversa da quella accolta dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo se l'errore è decisivo, cioè idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, e non quando si contesti semplicemente l'interpretazione delle risultanze processuali.
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito e non è censurabile in cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non costituisce un autonomo motivo di legittimità svincolato dal vizio di motivazione, ma deve essere veicolata entro i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.