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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09041/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 16/04/2024. L'unico motivo dedotto contestava la sussistenza della recidiva applicata dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva che la doglianza non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, perché il giudice di merito ha correttamente valutato in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, verificando se la precedente attività criminosa fosse indice di una perdurante inclinazione al delitto e avesse inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull'arco temporale in cui sono stati commessi.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La contestazione della recidiva è devolvibile in cassazione solo nei limiti del sindacato di legittimità: non è ammissibile una censura che miri a sostituire la valutazione di merito se il giudice ha applicato correttamente i criteri legali.
  • La recidiva richiede una verifica concreta della relazione tra il nuovo fatto e i precedenti penali dell'imputato; è necessario accertare se la pregressa condotta criminosa sia sintomatica di una persistente inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del reato oggetto del processo.
  • Non è legittimo fondare il giudizio sulla recidiva soltanto sulla gravità dei fatti precedenti o sulla distanza temporale tra essi e il fatto contestato, dovendo il giudice motivare in base ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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