Cassazione Penale, Ordinanza n. 09041/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 16/04/2024. L'unico motivo dedotto contestava la sussistenza della recidiva applicata dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva che la doglianza non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, perché il giudice di merito ha correttamente valutato in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, verificando se la precedente attività criminosa fosse indice di una perdurante inclinazione al delitto e avesse inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull'arco temporale in cui sono stati commessi.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La contestazione della recidiva è devolvibile in cassazione solo nei limiti del sindacato di legittimità: non è ammissibile una censura che miri a sostituire la valutazione di merito se il giudice ha applicato correttamente i criteri legali.
- La recidiva richiede una verifica concreta della relazione tra il nuovo fatto e i precedenti penali dell'imputato; è necessario accertare se la pregressa condotta criminosa sia sintomatica di una persistente inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del reato oggetto del processo.
- Non è legittimo fondare il giudizio sulla recidiva soltanto sulla gravità dei fatti precedenti o sulla distanza temporale tra essi e il fatto contestato, dovendo il giudice motivare in base ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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