Cassazione Penale, Sentenza n. 35854/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che il Tribunale di Napoli Nord aveva deciso, inaudita altera parte e senza rispettare il contraddittorio di cui all'art. 666 cod. proc. pen., sull'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; in particolare chiedeva la declaratoria di nullità del titolo esecutivo (sentenza del 04/05/2023, irrevocabile dal 17/10/2023) per celebrazione del processo in assenza e la restituzione in termini per proporre appello. Il Tribunale aveva in precedenza dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ritenendo che l'omessa citazione dovesse essere dedotta mediante richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. Il difensore ha impugnato l'ordinanza del 12/05/2025 con motivazione unica di violazione di legge (art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 178, comma 1 lett. c) e 667, comma 4).
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha deciso sull'opposizione senza rispettare le competenze procedurali; l'atto di opposizione è stato però riqualificato quale ricorso per cassazione. Sulla sostanza, la Corte ha giudicato infondata la pretesa difensiva: le nullità assolute derivanti da processo celebrato in assenza e dall'omessa citazione non sono esperibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670, ma vanno dedotte, se ricorrono i presupposti, tramite la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis (nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite). Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina il rito "ordinario" dell'esecuzione: il provvedimento del giudice dell'esecuzione è emesso dopo udienza camerale con partecipazione del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta sia manifestamente infondata; in tal ultimo caso può essere deciso de plano. Contro i provvedimenti emessi dopo udienza o quelli di inammissibilità decisi de plano è ammesso il ricorso per cassazione.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede un rito "speciale" per specifiche materie (es. dubbio sull'identità, estinzione del reato, confisca, restituzione cose, ecc.): il giudice decide senza formalità procedurali, con ordinanza comunicata al PM e notificata all'interessato; contro tale ordinanza è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice, che deve valutare la questione in contraddittorio in udienza camerale.
art. 670 cod. proc. pen.
Regola l'incidente di esecuzione volto a far valere vizi dell'esecuzione o del titolo esecutivo; la Corte chiarisce che non è lo strumento idoneo per dedurre le nullità assolute derivanti da processo celebrato in assenza quando la sentenza è irrevocabile.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Prevede la rescissione del giudicato per ipotesi straordinarie, inclusa la possibilità per il condannato rimasto assente (nella situazione prevista dall'art. 420-bis) di chiedere la rimozione del giudicato per violazione dei diritti partecipativi; la Corte indica questo come il rimedio appropriato per le nullità assolute dell'assenza.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Distinzione tra contumacia e assenza: l'art. 420-bis presidia la celebrazione in assenza quando è dimostrata o rinunciata la partecipazione da parte dell'imputato; la giurisprudenza coordina tale disciplina con la rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
art. 676 cod. proc. pen.
Rimanda all'art. 667 per le materie cui si applica il rito speciale; la Corte ricorda che solo per le ipotesi previste dall'art. 667 si applica il procedimento speciale senza formalità.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge): la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata nei termini prospettati, procedendo alla riqualificazione dell'atto e alla valutazione di merito secondo i principi applicabili.
Massime di principio
- Se un'istanza in esecuzione è manifestamente infondata il giudice può decidere de plano ai sensi dell'art. 666 comma 2; contro tale provvedimento l'impugnazione è il ricorso per cassazione, non l'opposizione ex art. 667.
- Il rito speciale di cui all'art. 667 si applica solo alle fattispecie espressamente previste; se l'istanza proposta non rientra in tali ipotesi, ogni atto definito "opposizione" ai sensi dell'art. 667 deve essere riqualificato secondo la sua vera natura (favor impugnationis) e, se necessario, trasmesso al giudice competente (Corte di cassazione).
- Le nullità assolute derivanti da processo celebrato in assenza e dall'omessa citazione, quando la sentenza è irrevocabile, non si deducono mediante incidente di esecuzione ex art. 670 ma vanno proposte mediante la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, purché siano rispettati i presupposti (es. l'imputato sia nella situazione di "assente" ai sensi dell'art. 420-bis).
- La distinzione tra contumacia e assenza è centrale: il rimedio esperibile dipende dalla qualificazione della situazione dell'imputato (contumace vs assente) e dalle garanzie di partecipazione violate.
- Il principio del "favor impugnationis" impone al giudice di non dichiarare inammissibile un rimedio per un vizio formale se è possibile riorientare l'atto alla corretta via di impugnazione; tuttavia la riqualificazione non garantisce successo sul merito se il rimedio sostanziale è inidoneo.
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