Cassazione Penale, Sentenza n. 33975/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello lamentando errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare unitariamente l'intera condotta e, quindi, riconoscere la fattispecie di lieve entità nell'ambito dell'intera vicenda (e non limitatamente ad alcune sostanze), in quanto l'attività era di spaccio su strada con cessione di singole dosi o quantitativi contenuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, sebbene la valutazione debba essere in generale unitaria, non è precluso al giudice di scindere la qualificazione di parti diverse della condotta e riconoscere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, solo per alcuni degli stupefacenti detenuti. Tale opzione è rara ma ammissibile purché il giudice motivi adeguatamente la scelta. Nel caso concreto la Corte di merito ha fornito motivazioni logiche e puntuali in relazione all'hashish (quantitativi sequestrati, numero di dosi ricavabili, presenza di materiale per il confezionamento, modalità di occultamento e assetto organizzativo non rudimentale), ritenendo perciò integrata la fattispecie prevista dal comma 4 per l'hashish mentre ha riconosciuto la lieve entità per altra sostanza. Le doglianze difensive non hanno contestato questi elementi specifici; perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
La norma disciplina la fattispecie cd. di "lieve entità" per illecita detenzione di stupefacenti: gli indici previsti devono essere valutati nel loro insieme e l'apprezzamento è rimesso al giudice. Tuttavia il giudice può, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, riconoscere la lieve entità solo con riguardo ad alcuni dei fatti o delle sostanze coinvolte.
d.P.R. 309/90, art. 73, primo e quarto comma
I commi richiamati regolano le fattispecie più gravi relative alla detenzione illecita di stupefacenti (diverse dalla lieve entità). Nel caso esaminato il comma 4 è stato ritenuto integrato con riferimento all'hashish in ragione di quantitativi, numero di dosi e modalità di confezionamento e occultamento, indicatori di attività non riconducibile alla minima offensività.
Sentenza Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Non può poi in astratto escludersi l'ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica del fatto anche nel senso di riconoscere che una delle violazioni registrate debba essere ricondotta all'art. 73, comma 5. Ed in tal caso, stante l'elevazione di tale ultima fattispecie a titolo autonomo di reato, non vi è ragione per escludere la possibilità che questo si ponga in concorso formale o in continuazione con uno di quelli previsti dai commi precedenti. Ma non può negarsi che, attesa l'unitarietà del contesto, in concreto l'esito più comune di tale valutazione risulterà quello per cui tutto il fatto nel suo complesso considerato venga o meno ritenuto di lieve entità, configurandosi in tale ultimo caso il concorso tra il reato di cui al primo comma e quello previsto dal quarto comma del citato art. 73
Le Sezioni Unite ammettono la possibilità, sebbene rara, di scindere la qualificazione per sostanze diverse nello stesso contesto fattuale; tuttavia impongono che gli indici per la lieve entità siano valutati unitariamente e che la scelta di scindere sia ben motivata.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è in primo luogo un giudizio di merito riservato al giudice e va fatta considerando gli indici nel loro insieme.
- Non è vietato al giudice di qualificare in modo diverso sostanze eterogenee detenute nello stesso contesto: in casi eccezionali e motivati si può riconoscere la lieve entità solo per talune delle sostanze sequestrate.
- Se il giudice sceglie di scindere la qualificazione fra più parti della condotta, deve fornire una motivazione congrua e specifica basata su elementi quali quantitativi sequestrati, numero di dosi ricavabili, presenza di materiale per il confezionamento, modalità di occultamento e assetto organizzativo.
- Il sindacato di legittimità della Cassazione è limitato al controllo della congruità della motivazione: salve evidenti violazioni, la valutazione di merito resta del giudice.
- La difesa che invochi la lieve entità deve contestare in modo concreto e circostanziato gli elementi fattuali (quantitativi, confezionamento, modalità operative) su cui il giudice ha basato la sua decisione, altrimenti la censura è destinata a fallire.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →