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Sentenza

Sentenza n. 13714/2026 - Roma, Sezione 3T

Ottemperanza della sentenza n. 839/2025 pubblicata in data 23 gennaio 2025 dal Tribunale di Roma , Sez. Lavoro, Dott.ssa Alfonsina Bellini, all’esito del procedimento portante RG n. 5930/2024, notificata in data 18 giugno 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00.

Giustizia amministrativa202601962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 839/2025 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare in suo favore l'importo nominale di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva integralmente adempiuto alla pronuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando l'integrale adempimento della sentenza da parte dell'amministrazione. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerando che l'esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza, liquidandola in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    L'integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una pronuncia di merito sull'ottemperanza.
  • La circostanza che l'amministrazione abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese, pur in presenza della cessazione della materia del contendere.
  • In caso di adempimento sopravvenuto della pubblica amministrazione, il giudice può compensare parzialmente le spese e porre la parte residua a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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